Le imprese minori possono applicare la contabilità semplificata fino a 500mila euro di ricavi nel settore dei servizi e fino a 800mila euro negli altri. La platea è stata ampliata dalla Legge di Bilancio 2023 (comma 276 della legge 197/2022), che ha elevato il tetto massimo di fatturato per il regime contabile agevolato.
Le soglie precedenti erano rispettivamente pari a 400mila e 700mila euro, quindi in entrambi i casi è stato elevato di 100mila euro il limite di fatturato ammissibile. Nello specifico, la manovra modifica l’articolo 18, comma 1, DPR 600/1973, così che la contabilità semplificata si applica dal 2023 alle imprese minori che:
non abbiano superato l’ammontare di 500mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, fanno riferimento all’ammontare dei ricavi per l’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione, si considerano tali le attività diverse dalle prestazioni di servizi (con tetto a 800mila euro).
Il regime contabile semplificato permette di applicare il principio di cassa al posto di quello per competenza ed esime dall’obbligo di tenere il libro giornale.
In base al Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 18, comma 2, DPR 600/1973), basta annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascuno degli incassi: importo, generalità e indirizzo di chi effettua il pagamento, estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro vanno invece annotate cronologicamente, con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, indicando generalità e indirizzo di chi paga ed estremi della fattura o del documento emesso.
I registri IVA possono sostituire i registri cronologici di incassi e pagamenti se sono annotate separatamente le operazioni non soggette a IVA.