Un Contratto Collettivo che stabilisce per i lavoratori interinali una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori impiegati direttamente deve prevedere vantaggi compensativi. Questa la sintesi della sentenza della Corte di Giustizia Europea che fa luce sul principio di parità di trattamento.
Secondo la Corte UE, infatti, è necessario garantire la protezione globale dei lavoratori inseriti tramite agenzia interinale, anche qualora il Contratto Collettivo preveda una retribuzione inferiore a quella del personale direttamente impiegato dall’impresa.
Gli Stati membri dell’Unione Europea, quindi, devono prevedere le dovute compensazioni per garantire sempre parità di trattamento dei lavoratori somministrati anche in deroga alla contrattazione collettiva.
La stessa Corte UE, in particolare, ricorda il duplice obiettivo della direttiva 2008/104 di garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e di rispettare la diversità dei mercati del lavoro, sottolineando che:
Qualora le parti sociali autorizzino, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione a scapito dei lavoratori tramite agenzia interinale, tale contratto collettivo deve, al fine di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale interessati, accordare loro, come corrispettivo, vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono.
È anche fondamentale verificare il rispetto dell’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori interinali, comparando le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa con quelle applicabili ai lavoratori somministrati, al fine di determinare se i vantaggi compensativi concessi sono tali da controbilanciare gli effetti della differenza di trattamento.
L’obbligo di assicurare la protezione globale dei lavoratori interinali, infine, non richiede che il lavoratore sia legato all’agenzia interinale da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma è necessario garantire il principio di parità di trattamento nei confronti di qualsiasi lavoratore senza distinzione a seconda del carattere determinato o indeterminato della durata del suo contratto di lavoro.