Imposta agevolata per la cessione di beni ai soci (aliquota sostituiva all’8%), così come per la trasformazione in società semplici delle imprese aventi oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (imposta al 13%) e per l’estromissione dal patrimonio d’impresa individuale degli immobili strumentali (imposta all’8%): sono alcune delle novità sulla tassazione delle plusvalenze che derivano da operazioni societarie di assegnazione di beni ai soci, contenute nella Legge di Bilancio 2023.
Le agevolazioni sono applicabili da determinate tipologie societarie, e con paletti temporali precisi. Vediamo tutto.
Assegnazione o cessione di beni ai soci
L’assegnazione dei beni costituisce, insieme all’attribuzione di denaro, lo strumento col quale le società effettuano la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. La tassazione agevolata era già stata prevista in precedenti occasioni (l’ultima nel 2016), ora riproposta.
Si tratta di una tassazione sostitutiva, in assenza della quale bisognerebbe applicare la tassazione ordinaria, quindi il 24% di IRES, la tassazione progressiva IRPEF, il 3,9% di IRAP salvo maggiorazione settoriale o regionale.
Con la Manovra 2023, invece, sulle plusvalenze realizzate a seguito di assegnazione o cessione di beni mobili e immobili ai soci torna ad applicarsi un’aliquota piatta, pari all’8% che sale al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. Come si legge nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio, si tratta di poste patrimoniali costituite in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali (ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa), che ne rinviano l’imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.
Si dimezza poi l’imposta proporzionale di registro, che scende al 4,5%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).
La Manovra stabilisce con precisione il metodo di calcolo della plusvalenza. In ogni caso, si può sempre fare riferimento alla circolare 26/2016 del ministero dell’Economia, che contiene anche una serie di esempi.
Chi e come si applica l’agevolazione
Si applica a società in nome collettivo (snc), in accomandita semplice (sas), a responsabilità limitata (srl), per azioni (spa) e in accomandita per azioni (sapa). L’imposta è sostituiva di IRES, IRPEF e IRAP.
L’operazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023, e riguarda le seguenti cessioni o attribuzioni:
- beni immobili, esclusi quelli strumentali all’attività d’impresa;
- beni mobili, iscritti in pubblici registri, e non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
I soci devono risultare iscritti al libro soci al 30 settembre 2022, oppure possono iscriversi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi, entro il 30 gennaio 2023), ma a condizione che ci sia un titolo di trasferimento con data certa comunque anteriore al primo ottobre 2022.
Trasformazione in società semplici
Le stesse aliquote fiscali, sempre in base alle novità in Legge di Bilancio, si applicano alle società commerciali con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni che, sempre entro il 30 settembre 2023, vengono trasformate in società semplici, fuoriuscendo quindi dal regime del reddito d’impresa.
Estromissione beni dal patrimonio d’impresa
Infine, aliquota fiscale dell’8% anche per l’esclusione (estromissione) dal patrimonio dell’impresa dei beni strumentali, assegnati all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. I beni devono essere già posseduti al 31 ottobre 2022, l’operazione va effettuata tra il primo gennaio e il 31 maggio 2023, e produce effetti sin dal primo gennaio 2023 (in pratica, l’immobile si considera nella sfera personale dell’imprenditore per l’intero 2023). L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate: il 60%, entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024.