L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 2414 del 6 dicembre 2022, fornisce chiarimenti in merito al sistema sanzionatorio legato alle violazioni in materia dii congedi parentali, specificando quali sono gli importi dovuti dai datori di lavoro inadempienti.
L’Ispettorato illustra come funziona l’applicazione delle sanzioni in relazione alle nuove misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022.
Per quanto concerne il congedo ai padri, ad esempio, in base al documento di prassi, il datore di lavoro che rifiuta oppure ostacola l’esercizio del diritto al congedo parentale può subire precise sanzioni amministrative:
- multa da 516 a 2.582 euro, senza che sia possibile versarle in misura ridotta;
- mancato rilascio della certificazione per la parità di genere nei due anni successivi la violazione.
“Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Ancora, per chi nega il congedo di paternità alternativo alla madre (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001), è prevista la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi, nonché il mancato conseguimento della certificazione di parità di genere.
Le fattispecie di violazione sono molteplici. Ulteriori dettagli nella Nota INL, avente a oggetto l’intero sistema sanzionatorio a seguito del Dlgs n. 105/2022 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.