Energia: le modifiche contrattuali possibili solo a poche e specifiche condizioni. Questo il messaggio ribadito con nota congiunta dalle autorità AGCM e ARERA in risposta alle numerose segnalazioni dei consumatori in merito a indiscriminati aumenti delle tariffe in bolletta per luce e gas, applicati unilateralmente dai fornitori (soprattutto nel mercato libero), in contrasto con l’espresso divieto di legge, che pone un limite a tali rincari fino ad aprile 2023 (art. 3 del d.L.115/22).
In parallelo, i consumatori stanno segnalando il fioccare di utilizzi impropri degli strumenti del recesso da parte del fornitore di energia, che arriva alla risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità.
Scopo del comunicato, facente seguito ad un incontro tra i due presidenti delle Authorities, è quello di contribuire a chiarire natura e vincoli delle “Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas” alla luce delle norme del decreto Aiuti bis (Decreto-Legge n. 115 del 2022 art.3), per garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale.
Come si applica il divieto di aumenti in bolletta
Alcune iniziative possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore, in particolare dell’articolo 3 del DL Aiuti bis.
Soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, l’art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.
Fino a tale data, inoltre, l’articolo 3, al comma 2, definisce i preavvisi comunicati per queste finalità prima della data di entrata in vigore del decreto come “inefficaci”, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Quadro delle regole
Per consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione delle norme dettate dall’art. 3 del d.L.115/22, AGCM e ARERA ne sintetizzano in quadro complessivo.
Variazioni unilaterali
Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale) configurano quei casi in cui il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali: queste casistiche rientrano nel campo di applicazione della sospensione imposta.
Evoluzioni automatiche
Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale) sono quelle modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula; in genere comportano un aumento dei corrispettivi, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile oppure da variabile a fisso. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, non rientrano nella sospensione e dunque si possono applicare.
Rinnovo offerte PLACET
Il rinnovo non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale. Nel caso del rinnovo di offerte PLACET – le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità, ad eccezione del prezzo di cui l’ARERA stabilisce solo la struttura mentre il valore è deciso dal venditore – è prevista una specifica procedura per le condizioni economiche, che deve avvenire ogni 12 mesi. Tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22.
Rinegoziazione della tariffa
La proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi, in base alla quale gli operatori invocano cause di forza maggiore, non possono diventare un aut aut per i clienti, né un ricatto in base al quale, in caso di non accettazione, il fornitore procederà alla risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità .
Secondo le due Autorità, in questi casi il venditore deve proporre un’offerta alternativa e, semmai. In caso di “eccessiva onerosità”, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., si autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto ma non può decidere di farlo in autonomia.
In pratia, il venditore non può ritenere risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta è in aperta violazione della regolazione ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.
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Recesso dal contratto
L’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti con effetto immediato, e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, può creare dei problemi soprattutto ai clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc). Per questi soggetti, si riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore solo per i contratti di mercato libero e solo se espressamente previsto nel contratto, prevedendo comunque un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.