Una pioggia di novità fiscali in arrivo con l’approvazione definitiva del Decreto Aiuti (Dl 50/2022), che nel suo iter di conversione in legge ha subito importanti integrazioni e modifiche. Dalla cessione dei crediti del Superbonus verso tutte le Partite IVA da parte delle banche al bonus part-time da 550 euro , dalla rateazione delle cartelle fino a 120mila euro alle compensazioni dei debiti a ruolo con i crediti certificati verso la PA per prestazioni professionali, dall’estensione del Bonus Sociale luce e gas ai bonus fiere per le imprese.
Misure contro il caro bollette
Nella legge di conversione del Decreto Aiuti sono confluiti anche i contenuti del Dl 80/2022, con ulteriori aiuti e ristori.
Bonus sociale energia elettrica e gas
Art. 1 (modificato). Rinnovate per il terzo trimestre 2022 le agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica per clienti domestici svantaggiati (con ISEE fino a 12mila euro) o in gravi condizioni di salute. I bonus sociali spettano anche per il primo trimestre 2022 ma con la vecchia soglia ISEE (8.265 euro)
Azzeramento oneri in bolletta per il terzo trimestre 2022
Art. 1-ter (nuovo). Si tratta della misura prevista dall’articolo 1 del Dl 80/2022, ora confluita nel DL Aiuti. Anche per il terzo trimestre 2022, le aliquote per oneri di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Riduzione IVA e oneri nel settore gas per il terzo trimestre 2022
Art. 1-quater (nuovo). Si tratta della misura prevista dall’articolo 2 del Dl 80/2022, ora confluita nel DL Aiuti. L’Iva è ridotta al 5% sul gas metano per combustione usi civili e industriali nelle fatture per i consumi di luglio, agosto e settembre 2022.
Incremento crediti d’imposta per imprese su acquisto di energia e gas naturale
Art. 2 (modificato). Il bonus per imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW e per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle “gasivore”, si prevede che, se l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri 2022 si rifornisce dallo stesso venditore del primo trimestre 2019, quest’ultimo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, deve inviargli, su richiesta, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2022.
Ristori imprese e lavoratori
Di seguito le principali novità fiscali.
Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Art. 2-bis (nuovo). Indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. Alla data della domanda, non si deve essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato né percepire Naspi o trattamento pensionistico.
Credito d’imposta autotrasportatori e misure per imprese di servizi trasporto passeggeri con autobus
(Art. 3 modificato, commi da 6-bis a 6-quater – nuovi). Un milione di euro alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe ambientale Euro V o Euro VI. Un decreto interministeriale, entro 90 giorni, dovrà stabilire le modalità di attuazione.
Credito d’imposta acquisto carburanti pesca
Art. 3-bis (nuovo). Prorogato al secondo trimestre 2022, per le imprese esercenti attività di pesca, il credito d’imposta al 20% della spesa per l’acquisto del carburante, comprovato da fatture e al netto IVA, già riconosciuto per il primo trimestre anche alle imprese esercenti attività agricola (articolo 18, Dl 21/2022).
Rinnovabili
Procedure autorizzative per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 6 (modificato). Dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, per la realizzazione di progetti e interventi di sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni in cui si trovano le concessioni. Un decreto interministeriale, entro 90 giorni, definirà i dettagli operativi. (commi 2-quater e 2-quinquies – nuovi).
Incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
Art. 14 (modificato). I crediti sono ora cedibili a tutti i correntisti titolari di partita IVA, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle vecchie cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.
Riscossione e liquidità
Disposizioni urgenti in materia di liquidità
Art. 15-bis (nuovo). Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, Dpr 602/1973). Per le rateazioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti” è innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola richiesta senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica; passa da 5 a 8 il numero delle rate anche non consecutive per la decadenza dal beneficio e senza poter richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico. Per decadenza riferita a richieste precedenti, il carico è nuovamente rateizzabile se si paga per intero le rate scadute.
Compensazione crediti imprese verso la PA
Art. 20-ter (nuovo). I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche si possono compensare con le somme a ruolo (articolo 28-quater, Dpr 602/1973) anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali, anche per carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Bonus imprese per specifici settori e attività
- Il bonus sale cinematografiche e per audiovisivo (articolo 18, legge 220/2016) per il 2022-2023 è incrementato al 60% in caso di piccole o medie imprese (Art. 23 modificato, comma 1 – modificato, comma 1-bis – nuovo).
- Sale invece a a 1,2 milioni di euro l’importo del credito d’imposta del 30% per imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo previa autorizzazione della Commissione europea (commi 1-quinquies e 1-sexies – nuovi).
- Per le imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia è previsto un buono del valore di 10mila euro, a rimborso del 50%, delle spese e investimenti sostenuti (Art. 25-bis, nuovo). Tutti i dettagli in un decreto da emanarsi entro 30 giorni.
Altre misure fiscali
- Indennità una tantum per il personale INL (Art. 32-bis, nuovo). Un decreto dovrà determinare i criteri e le modalità per l’attribuzione nei limiti delle risorse disponibili (11.237.463 euro).
- Servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative Art. 36-bis (nuovo). Con efficacia retroattiva, agevolazioni IVA: esenzione prestazioni di trasporto urbano di persone mediante veicoli da piazza; aliquota al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone con mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; aliquota al 10% per trasporto di persone e loro bagagli al seguito.
- Sport (Art. 39 modificato, comma 1-bis – nuovo). Prorogati al 30 novembre 2022 i versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Le somme andranno versate in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 senza sanzioni né interessi.
- Società benefit (Art. 52-bis (nuovo). Esteso il periodo di utilizzo del relativo bonus (articolo 38-ter, Dl 34/2020): il credito d’imposta al 50% utilizzabile in compensazione, non deve più essere “speso” necessariamente per l’anno 2021.