Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con i tetti di debito contributivo e fiscale sopra i quali le imprese riceveranno le nuove segnalazioni di pre-allerta nell’ambito delle nuove procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore il 16 luglio, prevedendo una serie di nuove attività volte ad anticipare situazioni troppo gravi per essere risanate.
Dal 15 luglio, dunque, gli istituti di previdenza e il Fisco invieranno specifiche segnalazioni delle aziende con pendenze contributive e tributarie, invitandole a utilizzare il nuovo istituto di compliance della composizione negoziata.
Imprese con debiti: soglie di allerta
Le nuove regole sono contenute nel decreto legislativo approvato definitivamente in CdM il 15 giugno, che attua la direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Sono previste specifiche soglie sopra le quali scatta la segnalazione.
Per quanto riguarda i debiti INPS e INAIL, l’allerta scatta con un ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni, con soglie diverse a seconda della presenza o meno di dipendenti.
- Per imprese con lavoratori, la soglia è il l 30% dei contributi dovuti l’anno precedente, con un minimo di 15mila euro.
- Per le imprese senza dipendenti, la soglia è invece di 5mila euro.
Per quanto riguarda le somme dovute all’Agenzia delle Entrate
- per debiti IVA rileva una pendenza superiore a 5mila euro;
- per le altre tasse, i tetti variano in base alle dimensioni e tipologia dell’impresa:
- imprese individuali: 100mila euro,
- società di persone: 200mila euro,
- altre società: 500mila euro.
Dunque, dal prossimo 15 luglio in presenza delle situazioni sopra descritte, arriverà la segnalazione di pre-allerta, con invito a ricorrere alla composizione negoziata della crisi aziendale. La segnalazione arriva all’imprenditore, all’organo di controllo e, se c’è, al collegio sindacale.
In generale, oltre alle situazioni che fanno scattare l’allerta individuate nel DL approvato dal Governo, al comma 4 dell’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza si individuano come situazioni a rischio:
- retribuzioni non pagate oltre il 50% da oltre 30 trenta giorni;
- insoluti verso fornitori da 90 giorni se di importo superiore ai debiti non scaduti;
- esposizioni bancarie e finanziarie scadute da 60 giorni ed esposizioni debitorie di cui all’articolo 25-novies, comma 1 del Ccii.
Assetto organizzativo: i nuovi obblighi
I nuovi vincoli sull’adeguatezza delle misure e degli assetti organizzativi dell’azienda, da adottarsi in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, comportano l’obbligo di adozione di misure tali a conformarsi alla codifica prevista per legge, rispondendo con misure e azioni concrete alle segnalazioni in merito alle situazioni di rischio rilevate.
In particolare, quando si riceve una segnalazione di allerta, bisognerà
- adottare misure di controllo degli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari;
- prevede indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- tracciare prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
- delineare indici di sostenibilità degli oneri d’indebitamento con flussi di cassa,
- garantire l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, evitando ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.