Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce la parità di diritti tra i lavoratori interinali e i dipendenti delle imprese, in materia di indennità di ferie non godute.
Secondo la Corte UE, l’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute concessa a lavoratori tramite agenzia interinale, deve essere uguale a quella che si applicherebbe se i lavoratori fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro e per la stessa durata temporale.
Rispettando il principio della parità di trattamento, i lavoratori inseriti in azienda tramite agenzia interinale devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa, svolgendo il medesimo lavoro e per l’intera durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice.
L’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore, a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro interinale, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di «condizioni di base di lavoro e d’occupazione», ai sensi della direttiva.
Secondo la Corte , infine, spetta al tribunale nazionale garantire il rispetto del principio di parità.