Entra in vigore il 27 aprile 2022 il provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia che regola l’istituzione dell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre class action.
Class Action in Italia: regole e procedura
La Class Action permette ai consumatori che hanno subito danni derivanti da prodotti difettosi-pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le forze per ottenere il risarcimento. In base alla normativa italiana, di recente adozione, l’azione di classe non riguarda più interessi collettivi ma diritti individuali omogenei.
Il 18 maggio 2021 è entrata in vigore in Italia la legge 31/2019 che ha introdotto in Italia la class action, non più disciplinata dal codice del consumo ma dal codice civile, al quale vengono aggiunti 15 articoli (compresi nel nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi“), così da ampliarne l’ambito di applicazione, modificarne le procedure e il giudice competente.
Come si svolge la causa
La class action può essere condotta nei confronti di aziende o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, si presenta al tribunale delle imprese e viene dichiarata inammissibile solo se è: manifestamente infondata; carente del requisito dell’omogeneità dei diritti; in conflitto di interessi; proposta da un ricorrente non in grado di curare i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia è possibile consultare le azioni collettive già iscritte e depositare le domande di adesione. E’ possibile aderire sia dopo l’ordinanza che ammette la class action, sia nella fase successiva alla sentenza di accoglimento entro i termini decisi dal tribunale (fra 60 e 150 giorni). La sentenza diventa esecutiva entro 180 giorni dalla pubblicazione.
=> Vademecum per adesione a una Class Action
A chi rivolgersi per una class action
Il nuovo decreto del Ministero della Giustizia n. 27/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile, disciplina adesso l’elenco pubblico dei soggetti accreditati (organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe) per avviare azioni di classe che il Codice del Consumo definisce a “tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
Soggetti accreditati ad avviare azioni
Il nuovo regolamento disciplina sia l’istituzione dell’elenco delle organizzazioni e associazioni, sia i requisiti e le istruzioni per l’iscrizione nonché i criteri per la sospensione e la cancellazione. Vengono anche stabilite le modalità di aggiornamento dell’elenco e il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione. Per iscriversi all’elenco le organizzazioni e associazioni devono possedere specifici requisiti:
- essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco;
- avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati della UE;
- avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;
- avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale;
- svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie;
- operare la raccolta delle fonti di finanziamento;
- prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti;
- prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.