Il contagio da Covid che ha come conseguenza il decesso deve essere considerato infortunio e di conseguenza sempre indennizzato, anche in presenza di polizze assicurative private.
Lo mette nero su bianco il Tribulane di Torino con una sentenza datata gennaio 2022, sottolineando come l’infezione da Covid-19 debba essere considerata un evento inquadrabile quale infortunio tecnicamente indennizzabile, in assenza di specifica esclusione contrattuale.
La sentenza, quindi, conferma il diritto degli eredi dell’assicurato deceduto a causa del Covid ad avere l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni. Si tratta di una decisione che va contro quanto affermato da diverse sentenze precedenti, aprendo la possibilità di ottenere indennizzi anche per quanto riguarda le assicurazioni vita private e non solo nell’ambito delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro INAIL.
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Secondo Giudici di Torino, l’infezione da Covid-19 rientra tra gli infortuni in quanto si tratta di un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna”. Proprio per questo motivo, la sentenza ha giudicato l’infezione da Sars-CoV-2 contratta dalla vittima inquadrabile alla stregua di un infortunio tecnicamente indennizzabile, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni contenute nella polizza dell’assicurazione.