Il Family Act e legge: indennità e incentivi per genitori che lavorano

di Barbara Weisz

7 Aprile 2022 15:38

Potenziamento congedi e permessi, aumento indennità, incentivi per lavoro femminile e formazione dei figli: worklife balance al centro del Family Act.

Dopo l’Assegno Unico diventa legge l’intero Family Act, che contiene una serie di altre misure per la famiglia e la genitorialità: il Ddl delega è stato approvato in via definitiva il 6 aprile in Senato e contiene nuovi strumenti di conciliazione vita lavoro (congedi parentali, maternità, paternità), potenziamento dei servizi educativi (a partire da quelli per l’infanzia), incentivi al lavoro femminile e per l’autonomia economica dei figli.

Vediamo in dettaglio le misure che si ricollegano al mondo del lavoro.

Family Act

L’obiettivo della nuova legge è quello di «promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità».

Congedi parentali, maternità e paternità

Partiamo dai congedi: in vista c’è un riordino complessivo degli attuali congedi parentali, di maternità e di paternità.

  • Congedi parentali fino ai 14 anni di età del figlio (attualmente è previsto fino ai 12 anni). Il Governo ha anche recepito una normativa europea che prevede l’indennità congedo parentale fino ai 12 anni (attualmente ferma ad 8 anni) e maggiore flessibilità per nuclei mono-genitoriali.
  • Congedo parentale minimo di due mesi per ciascun figlio non cedibile all’altro genitore, con meccanismi di premialità nel caso di equa distribuzione dei congedi fra entrambi i genitori. Lo schema di decreto in recepimento di direttive europee sul congedo parentale recentemente approvato (deve ancora effettuare i passaggi parlamentari) porta a 11 i mesi di congedo parentale in totale utilizzabili dai due genitori (attualmente sono 10 e possono diventare 11 se il padre ne prende almeno 3; la delega del Family Act va incontro a forme di incentivazione come quest’ultima).
  • Permessi retribuiti (5 ore all’anno per ciascun figlio) per i colloqui con gli insegnanti e permessi per prestazioni specialistiche collegate alla gravidanza estesi al coniuge, convivente o parente entro il secondo grado.
  • Congedo di paternità da innalzarsi rispetto agli attuali dieci giorni (deve diventare  «significativamente superiore» rispetto alla normativa attuale).
  • Indennità per lavoratrici in maternità (attualmente pari ad almeno l’80%).

Infine, sono previste misure che favoriscano la conciliazione vita lavoro anche per i genitori liberi professionisti. Fra le altre cose, estensione del congedo obbligatorio di paternità, e dei congedi parentali.

Lavoro femminile e di cura

Un capitolo intero (Articolo 4) del Family Act è dedicato all’occupazione femminile e alla condivisione del lavoro di cura. Fra le altre cose: incentivazione di forme di flessibilità del lavoro, con il diritto sempre riconosciuto al dipendente di tornare all’originario regime contrattuale; agevolazioni per le imprese per le sostituzioni di maternità, rientro delle donne al lavoro e attività di formazione. Ancora: destinazione di una quota del Fondo PMI all’avvio di imprese femminili; sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata; misure per il lavoro femminile nel Mezzogiorno; sostegno alla formazione finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

=> Genitorialità: come funziona oggi i congedi di maternità e paternità

Welfare aziendale

Nell’ambito delle deleghe contenute nell’Articolo 2, che riguardano il potenziamento dei servizi educativi, di formazione e istruzione anche universitaria, ci sono misure che riguardano il welfare aziendale. Nel dettaglio, l’Esecutivo è chiamato a «prevedere specifici benefìci fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi». Questi benefici possono consistere in forme di agevolazione fiscale o in contributi erogati direttamente.

Formazione e innovazione

Infine, nell’ambito della delega sull’istruzione universitaria e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei figli, che contiene una serie di agevolazioni anche sull’affitto fuori sede o per eventi culturali, ci sono incentivi per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’auto-imprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.