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Regole Green Pass: nuovi controlli e sanzioni per servizi e attività

di Alessandra Gualtieri

4 Aprile 2022 18:24

Guida ai controlli e alle sanzioni in vigore fino al 30 aprile in materia di Green Pass, obbligo vaccinale e uso della mascherina.

Le nuove indicazioni sulle attività di controllo in materia Covid e Green Pass sono contenute nella nuova Circolare del Ministero dell’Interno inviata a tutte le Prefetture d’Italia. Il provvedimento, in ottemperanza al DL 20/2022, dispone le nuove direttive valide fino al 30 aprile per quanto concerne gli obblighi da verificare tra individui, attività ed esercizi commerciali in ambito Certificazione Verde, mascherine e obbligo vaccinale.

Oltre ai controlli su persone ed esercenti, anche i titolari o gestori di servizi e attività per i quali è ancora richiesto Green Pass o mascherina devono continuare a verificare gli accessi a norma, a pena sanzioni di legge. Vediamo in dettaglio.

Mascherine: obblighi di aprile

  • Mascherine FfP2: spettacoli all’aperto, aerei, traghetti e treni, trasporto pubblico locale, scuolabus, cabinovie e seggiovie con cupola paravento.
  • Mascherina semplice: tutti i luoghi al chiuso eccetto per bambini sotto i 6 anni.

Green Pass base: obblighi di aprile

  • Servizi di trasporto di lunga percorrenza (treni, aerei, navi, ecc.).
  • Servizi di ristorazione: al banco e al tavolo, al chiuso presso qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
  • Luoghi di lavoro: accesso con Green Pass base anche per le categorie di lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale, ad eccezione del settore sanitario (ospedali ed RSA) per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti; accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, magistrati e soggetti equiparati e per le persone che svolgono attività lavorativa nel settore privato, anche se non soggetti agli obblighi vaccinali.
  • Altri servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati, ferme restando le disposizioni in ambito scolastico e educativo anche ai fini dell’obbligo vaccinale; colloqui visivi in presenza con detenuti e internati negli istituti penitenziari per adulti e minori.

Super Green Pass fino al 30 aprile

  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni al chiuso
  • piscine, palestre e centri benessere al chiuso;
  • convegni e congressi, feste ed eventi al chiuso;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

N.B. Sono esenti i minori di 12 anni ei soggetti con controindicazione clinica alla vaccinazione.

Obblighi vaccinali

  • Fino al 31 dicembre 2022 è previsto l’obbligo vaccinale (con sospensione dal servizio in caso di inadempienza) per: esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, personale che svolge attività lavorativa in strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
  • Per il personale docente ed educativo della scuola, la vaccinazione rimane requisito per le attività didattiche a contatto con alunni. I dirigenti scolastici, all’atto dell’accertamento dell’inadempimento, dovranno adibire i soggetti in questione ad attività di supporto all’istituzione scolastica.

N.B. Restano ferme le esenzioni vaccinali motivate da accertato pericolo per la salute, in relazione a condizioni cliniche
documentate.

Sanzioni previste

  1. Sono soggette a sanzione le violazioni delle disposizioni relative a: possesso del green pass rafforzato; possesso della certificazione verde, sia base che rafforzata; regime di autosorveglianza; utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  2. Nei confronti dei titolari e gestori dei servizi e attività sottoposti a limitazioni, dopo due violazioni in giornate diverse scatta la chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni, a partire dalla terza violazione.
  3. Analoga sanzione viene comminata ai titolari e gestori di attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati o dove si svolgano, al chiuso, spettacoli con pubblico, eventi o competizioni sportive, a partire dalla seconda violazione sul green pass rafforzato.
  4. La violazione dell’isolamento discendente dall’accertata positività al COVID-19 continua ad essere punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per ulteriori dettagli, si consulti la Circolare del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2022.