Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 47 del 25 febbraio 2022) il decreto legge 13/2022 (in vigore dal 26 febbraio) che abroga l’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter ed aggiorna la disciplina della cessione dei crediti legati a interventi edilizi e di quelli emergenziali anti Covid (Dl 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020).
Cessione crediti: regole dal 1° maggio
Il nuovo quadro normativo, applicato alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, ammettono fino a tre trasferimenti: il primo è libero mentre per i due successivi il perimetro d’azione è limitato a soggetti vigilati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari in albo). Dopo la prima comunicazione dell’opzione (dal primo maggio in poi) non sono possibili cessioni parziali ma solo per intero e dunque, in considerazione del vincolo sulle cessioni successive alla prima, limitate ai soli soggetti vigilati, viene istituito il codice univoco (c.d. bollino) che segue il percorso dei crediti, per monitorare che non venga frazionato nei passaggi successivi al primo.
Divieto cessioni parziali
Per le operazioni comunicate per la prima volta dal 1° maggio 2o22, aventi a oggetto la cessione di un credito o lo sconto in fattura in riferimento a crediti edilizi, c’è dunque il divieto di frazionamento come indicato dal nuovo comma 1-quater dell’articolo 121, Dl n. 34/2020, che tiene conto della differenziazione tra prima cessione e trasferimenti successivi. I bonus ceduti una prima volta, nei successivi passaggi non potranno essere oggetto di cessioni parziali.
Il fornitore o il primo cessionario potranno cedere il credito acquisito esclusivamente per il suo intero ammontare e non per una sola parte.
A garanzia di trasparenza su tutti i passaggi, si prevede l’istituzione dell’etichetta identificativa per ciascun credito: a ciascun credito è attribuito un codice identificativo riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni (secondo modalità che saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
Turismo e Covid: crediti cedibili per intero
Stessa regola per i crediti Covid (articolo 122, Dl n. 34/2020): l’opzione per la cessione esercitata dal titolare dell’agevolazione può essere seguita da due ulteriori cessioni ma soltanto a favore di soggetti vigilati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari), attenendosi a quanto prescritto dal comma 4 dell’articolo 122-bis, Dl n. 34/2020.
Identico limite imposto ai due crediti d’imposta del Decreto PNRR (Art. 1 e 4 del DL 152/2021), ossia il nuovo Bonus alberghi ed il Bonus Agenzie di viaggio, entrambi ai nastri di partenza. Il primo riguarda le imprese turistiche che effettuano interventi di efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, o di eliminazione barriere architettoniche, digitalizzazione, realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature connesse; il secondo la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.