Dal 10 marzo, decadono le restrizioni Covid per la consumazione di cibi e bevande in teatri, cinema, locali di intrattenimento e palazzetti sportivi. Dallo stesso giorno si può far visita ai familiari in ospedale per 45 minuti al giorno (con Green Pass rafforzato e tampone per i guariti Covid). Si punta poi ad aprire gli stadi al 100% entro fine marzo.
Intanto, è iniziato il conto alla rovescia per lo stop allo stato di emergenza del 31 marzo, anche in vista delle vacanze di Pasqua: dal 1° aprile decade il sistema di colori per le Regioni ed una serie di obblighi e misure connesse all’emergenza, come lo smart working semplificato sul lavoro, mentre dal 15 giugno scadono (salvo proroga) i primi obblighi in ambito Super Green Pass.
Vediamo dunque come si configura il calendario con la tabella di marcia della ripartenza.
Fine obblighi Covid sul lavoro
Le regole Covid sul lavoro hanno due scadenze fondamentali: il 31 marzo (obblighi green pass e smart working semplificato) e il 15 giugno (obblighi vaccinali).
- Il 31 marzo scade l’obbligo di lavoro in presenza con Green Pass base (da tampone, guarigione o vaccino), in linea con la cessazione dello stato d’emergenza. Lo prevede l’articolo 9 septies del dl 52/2021, a più riprese aggiornato. Si attendono le decisioni del Governo sull’eventuale proroga: sembra infatti probabile che resti tale obbligo, slegandolo dallo stato di emergenza.
- Il 31 marzo è anche l’ultimo giorno per l’attivazione dello smart working semplificato, possibile fino alla fine dello stato d’emergenza. Si attendono decisioni del Governo su eventuali proroghe.
- Il 15 giugno scade l’obbligo vaccinale per i lavoratori con più di 50 anni, entrato in vigore lo scorso 15 febbraio. In considerazione dell’andamento della campagna vaccinale, potrebbero anche non esserci proroghe in questo senso.
- Il 15 giugno scade anche l’obbligo vaccinale previsto indipendentemente dall’età per alcune categorie di lavoratori: sanitari, personale RSA, insegnanti e personale della scuola, dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Obbligo vaccinale over 50
Tutti coloro che hanno più di 50 anni hanno l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Nel caso in cui si rilevino violazioni di questo obbligo, scatta la multa di 100 euro. Sono esclusi coloro che non possono vaccinarsi per comprovati motivi medici.
Mascherine
Dal 1° aprile decade l’obbligo di mascherina all’aperto.
Fino alla fine dello stato d’emergenza, intanto, è ancora prevista la mascherina almeno FFP2 su mezzi di trasporto, spettacoli con pubblico al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili, eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto.
Obbligo di FFP2 anche per le persone che sono soggette all’auto-sorveglianza (cioè che hanno avuto un contatto con un caso positivo ma hanno la copertura vaccinale), fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo. Sembra probabile che gli obblighi rimarranno tramite proroga.
Obbligo di Green Pass
Gli obblighi di Green Pass per l’accesso ai vari servizi e attività sono previsti fino al 31 marzo. Si pensa però di eliminarli da aprile per bar e ristoranti all’aperto e di mantenerli fino al 15 giugno per i mezzi di trasporto e al chiuso.
Dal 1° aprile, intanto, come annunciato dal Governo il Green Pass rafforzato non sarà più obbligatorio per le attività all’aperto tra cui fiere, sport, feste e spettacoli.
Il Green Pass base è obbligatorio, al momento, per tutti i negozi ad accezione di quelli considerati essenziali, per le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, manicure, tatuaggi, lavanderie e tintorie, pompe funebri), servizi postali e finanziari e uffici pubblici, con le uniche eccezioni relative a denunce e indagini.
- Ingresso libero per alimentari, surgelati, bevande (non per il consumo sul posto), farmacie e parafarmacie, dispositivi medici, articoli igienico sanitari, articoli medicali e ortopedici, ottici, benzinai, combustibile per uso domestico o riscaldamento, animali domestici. L’elenco è contenuto nel DPCM del 21 gennaio. Ingresso libero anche in ospedali, studi medici pubblici e privati, strutture sociosanitarie, veterinari, tribunali e forze dell’ordine per sporgere denunce o nell’ambito di indagini.
- Spostamenti liberi (senza green pass): scuolabus, auto propria, taxi e noleggio con o senza conducente fino a nove posti.
- Attività libere (senza green pass): attività sportiva o motoria all’aperto nei luoghi pubblici (è possibile fare jogging al parco, andare in bicicletta, passeggiare), attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, cerimonie civili o religiose, all’aperto o al chiuso (ma per partecipare alle feste ci vuole il Super Green Pass). Per gli spostamenti, niente Green Pass per traghetti per le isole minori ma esclusivamente se lo spostamento è per motivi di salute o frequenza scolastica.
Fino al 31 marzo 2022 permane anche l’obbligo di Super Green Pass (da vaccino o guarigione) per: treni, aerei, traghetti, navi, per qualsiasi tragitto (a lunga percorrenza, regionale, locale) e mezzi pubblici (tram, autobus, metropolitana). Per impianti sciistici di risalita, per ristoranti e alberghi, palestre, piscine, centri sportivi, sia all’interno sia al chiuso, per l’uso di docce e spogliatoi, per sport di squadra e di contatto, all’aperto o al chiuso, per l’accesso a eventi sportivi in stadi e palazzetti, cinema, teatri, concerti, musica dal vivo, mostre, musei, biblioteche, luoghi della cultura (nelle sale in cui si svolgono gli spettacoli o gli eventi, non si può comunque consumare cibo o bevande), feste, sagre e fiere, centri termali, centri benessere, sale giochi, parchi tematici di divertimento. Regole ancora più restrittive per i visitatori delle RSA. Ci vuole il Green Pass da vaccino o guarigione e, senza la terza dose, anche un tampone negativo.
Durata dei Green Pass
Dal primo febbraio, il Green Pass da vaccino o guarigione dura sei mesi a partire dall’ultima somministrazione dei ciclo vaccinale primario (due dosi, oppure unica dose con J&J), mentre non ha scadenza per chi ha fatto anche la terza dose. Le Certificazioni Verdi da tampone durano 48 ore o 72 ore, a seconda della tipologia di test (rapido antigenico o molecolare).
Scuola
Dal 1° aprile non si applicheranno più le quarantene da contatto ed in classe non sarà più obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Nel frattempo, riassumiamo di seguito le attuali regole su quarantena e DAD.
Scuola d’infanzia
- Fino a 4 positivi, attività in presenza;
- dal quinto caso, attività sospese per cinque giorni.
Scuola primaria
- Fino a 4 casi si continua in presenza con FFP2 dai 6 anni in su, per 10 giorni;
- dal quinto caso, chi ha concluso il ciclo vaccinale / è guarito da meno di 4 mesi o ha fatto il richiamo prosegue in presenza con FFP2 e gli altri vanno in DID per 5 giorni.
Scuola secondaria di 1° e 2° grado
- Con un caso tra gli alunni, l’attività prosegue in presenza con FFP2;
- con due o più casi tra gli alunni, chi ha concluso il ciclo vaccinale / è guarito da meno di 4 mesi o ha fatto il richiamo prosegue in presenza con FFP2 per dieci giorni; gli altri proseguono in DID per 5 giorni.
Ingresso in Italia
Dal 1° marzo, per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea ed extra-UE è sufficiente il Green Pass. Fino al 15 marzo 2022, gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati da: DPCM 2 marzo 2021, Ordinanza 22 ottobre 2021, Ordinanza 14 dicembre 2021 e Ordinanza 27 gennaio 2022. Questi provvedimenti individuano gli elenchi di Paesi (oltre a quelli sottoposti a misure speciali), per i quali sono previste misure specifiche per l’ingresso/rientro in Italia, previste anche per i “Corridoi turistici Covid-free”, che da febbraio includono anche Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.
Turisti stranieri
Fino a nuova indicazione, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un ulteriore test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.