Delocalizzazioni, come funziona la nuova procedura

di Anna Fabi

Pubblicato 28 Gennaio 2022
Aggiornato 22 Maggio 2022 17:19

Nuova procedura sindacale e piano di salvaguardia occupazionale per imprese che licenziano almeno 50 persone: regole e sanzioni per inadempienze.

Le imprese che chiudono stabilimenti o uffici in Italia devono seguire una nuova procedura sindacale e presentare un piano per limitare le ricadute occupazionali. L’applicazione di questo piano consente l’utilizzo di una nuova cassa integrazione e l’accesso dei lavoratori coinvolti nel programma Garanzia di Occupabilità, GOL.

La stretta sulle delocalizzazioni contenuta in Legge di Stabilità 2022 viene analizzata dai Consulenti del Lavoro.

Le nuove regole in Manovra

Le norme in Legge di Bilancio (commi da 224 a 237 della Legge 234/2021) prevedono una serie di adempimenti in capo ai datori di lavoro, che culminano nella procedura di concertazione con le parti sociali e lo Stato, nel tentativo di individuare soluzioni alternative alla chiusura di una attività produttiva, o di uno stabilimento.

La norma riguarda solo i casi in cui la chiusura dell’ufficio o dello stabilimento comporta il licenziamento di almeno 50 lavoratori, e si applica alle aziende con almeno 250 dipendenti nell’anno precedente. L’ampiezza del riferimento, ritengono i Consulenti del Lavoro, «conduce a ritenere ricadente nella previsione normativa qualsiasi operazione dalla quale consegua la cessazione dell’attività che interessava la sede o il reparto individuato». Per quanto riguarda il riferimento all’anno precedente per il calcolo della media dei dipendenti occupati, i Consulenti del Lavoro, ritengono invece che si debba ragionevolmente intendersi come anno civile.

Attenzione: sono escluse le situazioni di grave squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

La procedura

La procedura da attivare prevede i seguenti step.

  1. Il primo passo è quello di effettuare comunicazione alle rappresentanze sindacali, aziendali o territoriali più rappresentative, almeno 90 giorni prima dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo tramite l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi: ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, numero e profili professionali del personale occupato, termine entro cui è prevista la chiusura.
  2. Il secondo passaggio è la presentazione di un piano per limitare le ricadute occupazionali: deve avere caratteristiche specifiche, previste dalla legge, di seguito analizzate.
  3. Infine, si procede con la discussione del piano con i sindacati entro 30 giorni dalla presentazione.

Il piano sulle ricadute occupazionali

Deve durare al massimo 12 mesi, e contenere i seguenti elementi:

  • le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso agli ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;
  • le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
  • le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
  • gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio- culturali a favore del territorio interessato;
  • i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Le azioni in campo

A questo punto si possono applicare una nuova cassa integrazione e l’attivazione del programma GOL. Nel caso di trasferimento o cessione d’azienda con mantenimento dei livelli occupazionali, scattano misure premiali: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Sanzioni

La mancata attivazione della procedura sindacale, o eventuali licenziamenti prima del termine di 90 giorni dalla presentazione del piano, comporta la nullità degli stessi. In caso di inadempimenti relativi alle successive fasi, sono invece previste sanzioni economiche, relative al contributo che i datori di lavoro pagano in caso di licenziamento in base alla legge 92/2012. Il contributo viene raddoppiato se il piano per la salvaguardia occupazionale è incompleto, è aumentato del 50 per cento se non si raggiunge l’accordo sindacale, o se non viene rispettato.