Non sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l’applicazione della disposizione dicui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa.
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta a specifico interpello (il n.33/2022 del 19 gennaio) che poneva il caso dell’acquisto di un box auto (garage) con le agevolazioni prima casa, anche il garage in questione non era collocato nelle immediate vicinanze del domicilio /residenza dell’acquirente.
Il contribuente faceva riferimento, a supporto di tale richiesta, al pronunciamento della Suprema Corte (Cass. 15 febbraio 2017, n. 3991) in base al quale il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità fisica tra i due beni in quanto “il collegamento tra il bene principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale, ma di natura economico-funzionale”.
La risposta delle Entrate ha però chiarito che nella “relazione pertinenziale”, l’utilità del box deve essere funzionale all’immobile e non al suo proprietario.
=> Detrazione box auto pertinenziale
Inoltre, nel caso di specie il garage (distante 1,3 km dall’abitazione) non sarebbe neppure risultato essere annesso alla residenza o domicilio permanente dell’istante ma soltanto legato as un domicilio provvisorio (in comproprietà). Infine, l’operazione per la quale si richiedevano le agevolazioni era una permuta e non un acquisto, per di più di un altro box privo del vincolo pertinenziale.