I diversi aventi diritto al Superbonus, possono effettuare singolarmente i pagamenti nei confronti del fornitore in un condominio minimo che non ha amministratore. L’altra strada, è quella di incaricare un singolo condòmino, che eseguirà l’operazione per tutti. I tetti massimi degli interventi trainati sono da considerarsi singolarmente, per ogni intervento, e sono specificati dalla normativa. Infine, possono essere inserite nei costi con diritto alla detrazione anche una serie di spese connesse alla realizzazione, che però devono possedere tutti i requisiti in relazione agli interventi agevolati.
Si tratta di chiarimenti forniti dall‘Agenzia delle entrate con Risposta 809/2021 a specifico interpello sul 110% in condomini minimi.
Superbonus in condominio minimo
Si tratta di lavori agevolati da eseguire in edifici formati da cinque unità immobiliari, per una superficie residenziale superiore al 50%.
Detrazione 110%: pagamento spese
In un condominio minimo, è possibile sia pagare ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) sia incaricare uno di essi di effettuare il pagamento totale (con fatture intestate al condòmino incaricato).
I condomini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore possono:
- utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti (gli altri emettono fattura verso il condòmino che ha effettuato gli adempimenti);
- emettere ognuno la propria fattura ai fornitori.
A prescindere dal sistema utilizzato, ogni condomino ha singolarmente diritto a utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure a cedere il credito.
Ciascun condòmino, indipendentemente dalla scelta operata dall’altro, potrà decidere di beneficiare direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Superbonus e lavori trainati
Trainati in mini-condomini
Il limite di spesa ammesso al Superbonus con riferimento all’intervento “trainato” di sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale con un nuovo impianto condominiale alimentato da biomasse combustibili. Questa tipologia di intervento è ammessa come trainato, deve quindi essere eseguito congiuntamente a un intervento finalizzato all’efficienza energetica “trainante” (nel caso di specie, l’isolamento termico dell’involucro esterno dell’edificio).
I lavori trainanti, per essere definiti tali, devono essere eseguiti congiuntamente a quelli trainati, che significa nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori “trainanti”. Ai fini dell’agevolazione è anche richiesto che gli interventi assicurino nel loro complesso il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Limiti di spesa sui trainati
La spesa ammissibile è precisata dalle norme per ogni singola voce. Nel caso della sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale, è prevista una detrazione spettante pari a un massimo di 30mila euro. Il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 27.273 euro ed è commisurato all’intervento effettuato sull’edificio.
Superbonus per lavori connessi
La detrazione spettante ad esempio per le grate alle finestre del piano terra è quella al 50% sulle ristrutturazioni edilizie ma è possibile, eventualmente, ricomprenderla nel Superbonus come “costi strettamente collegati al completamento dell’intervento” agevolato al 110%.
Detrazione da 50% a 110%
A stabilire quali sono le spese connesse è il tecnico abilitato che attesta la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Quindi, la discriminante per applicare Superbonus o normale agevolazione ristrutturazioni al 50% è il fatto che le spese siano o meno strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento ammesso al Superbonus. Nel caso specifico, il contribuente «potrà fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per l’installazione delle grate qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati».