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Decreto Green Pass: cambiano le regole sul lavoro

di Alessandra Gualtieri

11 Novembre 2021 10:10

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Regole Green Pass: approvato il maxi-emendamento al Decreto del Governo, cambiano le regole per controlli, esoneri e contratti di sostituzione.

Il Decreto Green Pass è stato approvato in Senato, con voto parere al maxi-emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo originario (ddl n. 2394, di conversione del decreto-legge n. 127, sullo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento dello screening)Il nuovo decreto Green Pass sarà convertito in legge, a questo punto senza ulteriori modifiche, entro il 20 novembre 2021 alla Camera. Diventa dunque definitivo il testo di riferimento per gli obblighi di Certificazione Verde Covid-19 sui luoghi di lavoro fino a fine emergenza pandemica (al momento coincidente con la fine dell’anno, ma con buona probabilità da estendersi anche al 2022).

Vediamo di seguito le principali novità per aziende e lavoratori previste dai correttivi apportati al decreto.

Controllo Green Pass

La modifica dell’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, prevede che, al fine di semplificare le verifiche, i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della Certificazione Verde COVID-19, così da godere di un esonero dal controllo quotidiano fino allo scadere della sua validità. Si tratta di una misura che tuttavia sembra porsi in contrasto con le direttive del Garante Privacy, per quanto sia già stato ammesso il preventivo preavviso sul possesso o meno del Green Pass nei casi in cui sia necessario garantire la continuità lavorativa.

Scadenza Green Pass

Dopo l’articolo 3, è stato inserito l’articolo 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa) in base al quale, per i dipendenti pubblici e privati, la scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste e, nei casi previsti, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Somministrazione

All’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, è aggiunta la previsione secondo cui per i lavoratori in somministrazione la verifica resta in capo all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni di legge. In pratica, ad effettuare il controllo è soltanto l’azienda che impiega temporaneamente il lavoratore, mentre a fornirgli tutta l’informativa del caso è invece l’agenzia di somministrazione.

Formazione

All’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, l’ambito applicativo della formazione viene meglio esplicitato, aggiungendo anche la fattispecie dei formatori presenti in qualità di discenti. In pratica, per i lavoratori del settore privato, l’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi in cui viene svolta l’attività viene previsto anche nel caso in cui la formazione venga fruita e non esercitata.

Contratti di sostituzione

La modifica all’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7 riguarda le aziende fino a 15 dipendenti che dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass sospendono un lavoratore attivando un contratto di sostituzione: l’emendamento stralcia il passaggio che limitava ad una volta volta la possibilità di rinnovo, lasciando inalterata la sola scadenza 31 dicembre 2021. La disposizione prevede che i giorni siano lavorativi. Per i lavoratori assunti a termine per sostituzione Covid, non trova applicazione la contribuzione addizionale NASpI né l’aumento del contributo nel caso dei rinnovi.