Sospensioni lavoro: le nuove istruzioni INL

di Alessandra Gualtieri

10 Novembre 2021 10:35

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Sospensione attività imprenditoriale per mancata sicurezza sul lavoro: ecco le nuove direttive INL, le sanzioni, le alternative e le opzioni di revoca.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito i nuovi termini di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito delle nuove previsioni di legge fornite dall’articolo 13 del DL 146/2021, che regolamenta le violazioni alla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo giro di vite mira anche a contrastare il lavoro sommerso, oltre ad evitare gravi infortuni. Il nuovo quadro normativo prevede numerose novità tanto in ambito ispezioni e controlli, quanto in quello relativo alle sanzioni ed alla sospensione dell’attività per irregolarità riscontrate.

Con la Circolare 3/2021, pertanto, si forniscono una serie di precisazioni applicative, in accordo con il Ministero del Lavoro (cfr.: nota prot. n. 9686 dell’8 novembre 2021), sul tema specifico delle sospensioni, in attesa di conferme dopo la conversione in legge del decreto stesso, che attualmente è in vigore dallo scorso 22 ottobre.

Termini di sospensione

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. 81/2008 (il TU Sicurezza, modificato dal DL sopra citato), stabilisce che il provvedimento di sospensione per violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è adottato dall’INL e può essere eseguito anche tramite i servizi ispettivi delle ASL. La nuova normativa cancella la “discrezionalità”, rendendo la sospensione obbligatoria. Resta però la possibilità di rinviarne la decorrenza dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso, nel caso questa non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente. Diversamente, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà avere effetto immediato.

Casi di sospensione

  1. Almeno il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’ispezione, occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (restano quindi esclusi coadiuvanti familiari e soci), conteggiando tutti i lavoratori (compresi collaboratori familiari e soci lavoratori). L’unica eccezione riguarda il caso dell’unico lavoratore impiegato. La sospensione scatta anche nelle ipotesi di ispezione su segnalazione di altre amministrazioni, anche se nel frattempo si è provveduto alla regolarizzazione.
  2. Gravi violazioni (basta una volta soltanto) in materia di salute e sicurezza (quelle individuate nell’Allegato I al DL), ossia quelle di seguito riportate.

Alternative di sospensione

Gli effetti della sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva rispetto ai quali sono state riscontrate le violazioni, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere e alle manifestazioni fieristiche. Il alternativa (ma solo se la violazione è unica e circoscritta alla formazione, addestramento o mancata fornitura di DPI) si può prevedere la sospensione dei soli lavoratori interessati dalle violazioni, rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I); abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I). La sospensione, in tal caso, si protrae fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo l’obbligo di corrispondere ai lavoratori sospesi il trattamento retributivo e la relativa contribuzione.

A fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni, il personale ispettivo adotterà un unico provvedimento di sospensione e che, per la revoca occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Misure aggiuntive

La nuova normativa prevede la possibilità di imporre, assieme alla sospensione, l’adozione di misure atte a far cessare il pericolo evidenziato, anche qualora non dovesse scattare la sospensione stessa (ad esempio, se si sceglie di allontanare in alternativa i lavoratori interessati o nelle ipotesi di microimpresa con un solo lavoratore).

Condizioni per la revoca

Gli accertamenti, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento.

  1. Per la sospensione dovuta a lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione affinché possa scattare la revoca.
  2. Per la sorveglianza sanitaria sarà necessaria invece la visita medica, potendosi ritenere sufficiente la sua prenotazione purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni per le quali debba conseguirsi un giudizio di idoneità.
  3. Per gli obblighi di formazione e informazione, è sufficiente programmare l’attività, che dovrà concludersi entro 60 giorni e dovrà essere comprovata da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
  4. Per le gravi violazioni, occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando le eventuali misure prescritte.

Sanzioni

Nei casi previsti, il datore di lavoro dovrà inoltre provvedere al pagamento della sanzione aggiuntiva per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata. In particolare:

  • in caso di lavoro nero, se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro;
  • in caso di sospensione per motivi di salute e sicurezza sul lavoro, la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione (vedi sopra);
  • se sono riscontrate più violazioni concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori in nero, l’importo sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

Inoltre, in base alla nuova normativa:

le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Permane la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%:

su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

Ricorsi

In caso di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari, è possibile proporre ricorso amministrativo all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica al datore di lavoro del provvedimento di sospensione. L’Ispettorato è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricorso, che si intende accolto qualora tale termine decorra senza obiezioni. In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza che coinvolge il giudice penale, il decreto di archiviazione determina la decadenza della sospensione. Resta invece ferma se disposta in presenza di lavoratori irregolari.

Inottemperanza

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi in caso di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da tre a sei mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 euro per lavoro irregolare.