Sospensione mutuo casa per autonomi e professionisti tramite il Fondo Gasparrini: la misura anti Covid è stata prorogata dalla Legge di Bilancio nell’ambito del capitolo sul sostegno alla liquidità delle imprese, applicabile per l’intero 2022, fruibile per un periodo massimo di 18 mesi.
La misura è inclusa del ddl di Bilancio approvato dal Governo, che deve ancora iniziare l’iter parlamentare, durante il quale possono naturalmente essere apportate modifiche. Il testo definitivo della Manovra sarà approvato dalle Camere in tempo per l’entrata in vigore il primo gennaio 2022.
Beneficiari
La misura riguarda i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e piccoli imprenditori come definiti dall’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia), che hanno registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle restrizioni Covid.
=> Moratoria mutui casa per liberi professionisti e piccoli imprenditori
La proroga riguarda anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui di importo massimo pari al prodotto tra 400mila euro e il numero dei soci, esclusivamente nel caso in cui almeno il 10% dei soci abbiano subito uno degli eventi che prevedono l’accesso al Fondo Gasparrini. In questi casi, la sospensione delle rate può essere chiesta fino a 6, 12 o 18 mesi a seconda del numero di soci coinvolti (rispettivamente, dal 10 al 20% dei soci, dal 20 al 40%, sopra il 40%).
Requisiti e regole
Si può chiedere la sospensione rate di un mutuo prima casa che copra anche le spese di ristrutturazione o per liquidità. Il Fondo provvede anche al pagamento del 50% degli interessi maturato sul debito residuo. Durante il periodo di sospensione del mutuo la banca non può chiedere il pagamento della quota di interessi (il restante 50%) rimasto a carico del mutuatario. Se invece il lavoratore autonomo o l’imprenditore ha chiesto un mutuo per la sola ristrutturazione, o per sola liquidità, che quindi non include l’acquisto della prima casa, non può chiedere al sospensione delle rate utilizzando il Fondo Gasparrini. Per il resto, restano valide tutte le regole fin qui applicate.
Domanda
La domanda, lo ricordiamo, si presenta direttamente alla banca che ha concesso il mutuo. Tutte le indicazioni procedurali, le normative di riferimento, le risposte ai dubbi più frequenti, sono pubblicate sul sito di Consap. Molto in sintesi, sottolineiamo che la proroga disposta dalla manovra riguarda autonomi, professionisti, e piccoli imprenditori come sopra definiti. Per le altre categorie di aventi diritto (lavoratori dipendenti in particolari situazione di difficoltà legate alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro), la misura è strutturale.