Il DL 127/2021 stabilisce che, dal 15 ottobre 2021, gli incaricati dei controlli del Green Pass negli ambienti di lavoro, anche nelle aziende private, sono tenuti all’accertamento e contestazione delle violazioni, nonché alla trasmissione al Prefetto competente per il territorio degli atti relativi alle violazioni riscontrate. Si tratta di un aspetto complesso che genera grande confusione tra i datori di lavoro, perché non è sufficiente predisporre delle linee guida operative e delegare in forma scritta un soggetto che svolga il compito di incaricato della verifica degli obblighi in materia di Certificazione Verde Covid-19. In questo contesto entrano in gioco anche aspetti normativi che esulano le competenze e gli ambiti aziendali.
Pertanto, in attesa della conversione in legge del decreto e degli auspicati chiarimenti in materia, sembra difficile procedere oltre il semplice accertamento: la contestazione delle violazioni, infatti, potrebbe ricadere nella sfera di competenza degli illeciti amministrativi, dal momento che l’inadempienza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Ed in questo caso la norma di riferimento è la legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla quale non spetta al datore di lavoro privato contestare la violazione (ai sensi dell’art. 14).
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Green Pass: come redigere il Verbale di Constatazione
Vero è che il Decreto Green Pass rimanda al Prefetto tale compito, ma impone al datore di lavoro o al suo delegato di redigere un atto formale, una sorta di verbale di constatazione dell’illecito, da trasmettere al Prefetto stesso, con tutte le informazioni necessarie per consentire che si concluda l’iter di legge. La contestazione (notifica) dell’illecito con irrogazione delle sanzioni spetterà dunque al Prefetto, al quale l’incaricato dei controlli è obbligato a trasmettere gli atti dell’accertamento, con le modalità che devono essere definite dal Ministero dell’Interno.
Nel frattempo, è possibile predisporre un modello di Verbale, che dovrà contenere i seguenti dati fondamentali: identificazione del trasgressore, descrizione della violazione amministrativa, indicazione della data e del luogo della violazione e dell’accertamento, motivazioni addotte per il mancato possesso del Green Pass, dati identificativi dell’incaricato accertatore.
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Quadro normativo del Green Pass sul lavoro
La disciplina che introduce il Green Pass per tutti i contesti di lavoro (articoli 1 e 3) è contenuta nel decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, in fase di conversione in legge, che inserisce nel Decreto Riaperture (DL 52/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021 i seguenti articoli: Articolo 9-quinquies (Impiego delle Certificazioni verdi nel settore pubblico); Articolo 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). Per quanto concerne le responsabilità, ricordiamo la seguente distinzione.
- Datore di Lavoro: responsabile della designazione dell’Incaricato al Controllo e della predisposizione e attuazione della procedura;
- Incaricato al controllo: designato dal datore di lavoro attraverso formale lettera di incarico (con relativa informativa del caso) e responsabile dell’attività di controllo previste dalla procedura.
L’incaricato al controllo, una volta appurata la violazione, deve comunicare al datore di lavoro l’inadempienza senza copiare, registrare o conservare alcun dato relativo al soggetto verificato, se non i soli dati anagrafici identificativi ai fini della trasmissione del verbale al Prefetto.