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Covid-19 come malattia professionale: online le raccomandazioni INAIL

di Alessandra Gualtieri

5 Ottobre 2021 12:34

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Infortuni da COVID-19: indicazioni INAIL sulla durata del periodo di inabilità e astensione dal lavoro e i criteri per il riconoscimento del nesso causale.

L’INAIL ha pubblicato le Raccomandazioni, della Sovrintendenza sanitaria centrale (Scc) per la conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, la durata del periodo di astensione per inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 ed i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale. Sono istruzioni operative che rientrano nella gestione dell’infezione come malattia professionale negli ambienti di lavoro.

Durata del periodo di astensione lavorativa

Secondo quanto indicato dalla Raccomandazione 5/2020, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata per la malattia comune INPS, è  utile per certificare l’infortunio. Per quanto concerne la durata del periodo di inabilità per questa fattispecie infettiva, viene specificato che il periodo di ITA parte dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa, anche solo riferibile ad quadro sindromico non specifico (affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia COVID-19. Il termine del periodo di astensione, con conseguente rientro al lavoro, coincide con un risultato asintomatico e negativo a due test molecolari.

Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il periodo di astensione non è terminato, si procede con il prolungamento fino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione. Se invece la recidiva si manifesta dopo essere rientrati al lavoro, di deve procedere all’apertura di una nuova istruttoria (per ricaduta).

Criteri per la presunzione di infezioni da SARS-CoV-2

Con la Raccomandazione 8/2020, invece, sono indicati i quattro criteri medico-legali di cui tenere conto nelle istruttorie per la presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alla prova contraria.

  1. Qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa svolta (evidenze tecnico-scientifiche, casistica).
  2. Corrispondenza tra svolgimento dell’attività e categoria richiamata (verifica luogo e tempi di lavoro; analisi compiti e mansioni prestati; rilievo anamnestico; informazioni pervenute dal datore di lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull’adozione di misure di contenimento).
  3. Coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Rileva anche il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività lavorativa (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza).
  4. Prova contraria: va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa. Richiede l’analisi di ulteriori elementi, quali: lavoro svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata (come sopra verificato); presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza); modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.).