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Green Pass sul lavoro: Linee Guida Confindustria per imprese

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Ottobre 2021
Aggiornato 21 Aprile 2023 12:39

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Il Vademecum di Confindustria per la redazione delle procedure di verifica del Green Pass sul lavoro: come prepararsi e quali sono le criticità.

Prime indicazioni operative di Confindustria sul Green Pass negli ambienti di lavoro, dal 15 ottobre obbligatorio in tutti i contesti pubblici e privati. Entro due settimane tutte le aziende, gli studi artigiani e professionali devono dotarsi di regolamenti interni che prevedano il controllo della Certificazione Verde Covid e specifiche modalità organizzative.

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“L’estensione del Green pass al lavoro privato”

Green Pass: Linee Guida Confindustria

L’onere organizzativo e delle verifiche è in capo al datore di lavoro ma non serve una procedura sindacale né un’informativa obbligatoria, tantomeno modifiche al Protocollo di sicurezza anti-COVID19 o al Comitato previsto dall’art. 13 del Protocollo 14 marzo 2020. Questo non preclude la possibilità di inserire le nuove disposizioni nel Protocollo aziendale. Il datore di lavoro ha per prima cosa due specifiche responsabilità: organizzare i controlli e nominare gli incaricati delle verifiche.

  • Gli incaricati delle verifiche vengono individuati con apposito atto formale.
  • Le modalità dei controlli vanno definite formalmente, con relative procedure e documentazione.

Come effettuare i controlli Covid in azienda

I controlli sul Green Pass vengono effettuati utilizzando la app Verifica-19 (l’unica abilitata dal Governo). Ai fini privacy, la sola informazione che appare è la validità della certificazione, non possono essere chiesti altri elementi, né conservare dati relativi al Green Pass. Tecnicamente, sotto il profilo giuridico, un sistema di verifiche collegato/integrato con quelli di rilevazione delle presenze deve assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione.

I controlli possono essere svolti anche a campione. Dove possibile, vengono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma potranno essere anche successivi all’ingresso ed effettuati nel corso dell’attività lavorativa. Le due tipologie di verifica, in caso di inadempienza, daranno seguito a differenti conseguenze per il lavoratore.

Il soggetto chiamato a verificare dovrà anche effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, predisponendo una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (strumento della verifica, orario, luogo, mancata esibizione, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass, risultanze, dati identificativi del lavoratore).

Come si applicano le sanzioni

La comunicazione da parte del lavoratore del mancato possesso del green pass deve precedere l’ingresso in azienda, dal momento che, una volta entrati senza Certificato, si è già sanzionabili.

  • Se la mancanza del pass è attestata prima dell’ingresso, scatta solo la sospensione della retribuzione, senza altre sanzioni disciplinari e senza possibilità di licenziamento.
  • Se si viene controllati e trovati sprovvisti di Green Pass mentre sta lavorando, si rischiano anche sanzioni disciplinari, oltre a quelle previste per il mancato possesso della Certificazione Covid.

Anche per questo differente trattamento sanzionatorio, Confindustria sconsiglia i controlli randomici dipo l’ingresso, anche per evitare contenziosi.

Casi particolari

  • Somministrazione: è onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del Green Pass da parte del lavoratore.
  • Lavoro in turni, anche notturni: è opportuno che il controllo sia affidato al personale della vigilanza, che è sempre presente in azienda.
  • Lavoro fuori sede: se il lavoratore si reca non in azienda ma direttamente nel luogo dove rende la prestazione, il controllo è operato dal titolare della struttura presso la quale si reca.
  • Cantieri, depositi, attività all’aperto: La norma non fa riferimento a luoghi al chiuso o allo specifico perimetro produttivo, ne consegue che è opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo di lavoro.
  • Formazione e seminari: l’attività formativa svolta in orario di lavoro, così come i seminari che costituiscono parte della giornata lavorativa, sembrano ricadere nel perimetro dell’obbligatorietà del Green Pass, con relativo controllo.

Ricadute organizzative

La mancata presentazione del Green Pass in azienda incide a tutti i livelli sull’attività lavorativa, causando potenziali criticità in termini di sicurezza (per alcuni team di lavoro), sulle responsabilità contrattuali (negli appalti) sugli oneri a carico del datore di lavoro (sostituzione del lavoratore), sul dipendente stesso (che rischia anche il licenziamento se colto in flagrante), sulla gestione del business (nelle trasferte e nella pianificazione di attività a medio e lungo termine). Alla luce di ciò, è meglio prevenire che curare:

«Sembra opportuno che l’azienda, nell’adottare le modalità per la verifica del possesso del green pass, attui, ancora una volta, una intensa campagna di sensibilizzazione, evidenziando come il mancato possesso del certificato valido rischi di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.