L’obbligo di Green Pass non fa decadere le regole di sicurezza anti Covid sui luoghi di lavoro, quindi bisogna continuare a rispettare distanze di sicurezza, usare le mascherine e via dicendo, mentre non è necessario per chi lavora sempre in smart working; i controlli spettano sempre al datore di lavoro, nell’ambito delle procedure previste dal decreto (non sono previste piattaforme di verifica massiva come a Scuola o nella PA), mentre i clienti che ricevono a casa il servizio di un lavoratore autonomo (idraulico, elettricista…) non sono tenuti ad effettuare controlli, anche se è loro diritto richiedere la Certificazione Verde: sono alcune delle precisazioni contenute nelle nuove FAQ del Governo sul Green Pass obbligatorio nel mondo del lavoro pubblico e privato dal 15 ottobre, in base alle regole del decreto 127/2021, coordinate con le altre misure già in vigore o in corso di approvazione definitiva.
Controlli sul lavoro
Alcune FAQ riguardano anche i controlli: al momento non sono previste piattaforme analoghe a quelle della scuola o del pubblico impiego, se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica, che al momento restano in capo al datore di lavoro (che deve nominare dei responsabili e approvare le procedure operative). Le imprese che effettuano i controlli a campione, se lo fanno nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge 127/2021, non pagano sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Certificazione.
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Prestazioni a domicilio
Una precisazione importante viene fornita su autonomi e Partite IVA che lavorano a domicilio, come il tecnico, l’idraulico, il falegname o l’elettricista: anche se hanno l’obbligo di possedere il Green Pass, non spetta al cliente finale effettuarne il controllo, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del Green Pass. Nel caso di colf e badanti, con regolare contratto di assunzione, il controllo spetta al datore di lavoro.
Attività professionale
In tutti gli altri casi di attività libero professionale svolta in ambienti di lavoro veri e propri, ad esempio i professionisti in uno studio oppure gli imprenditori in un’azienda, i controlli vengono effettuati dai soggetti incaricati all’interno dell’impresa / studio / attività (vanno individuati e designati). Per il resto, vengono forniti pochi chiarimenti, che restano concentrati su alcuni aspetti applicativi specifici, diversi dei quali relativi a lavoratori autonomi e professionisti, compresi studi professionali e tassisti. In quest’ultimo caso, nelle FAQ viene specificato che non c’è obbligo per i clienti, di conseguenza possono prendere il taxi senza Green Pass.
Obbligo di Green Pass per clienti finali
I clienti hanno invece l’obbligo di Certificazione Verde esclusivamente nei seguenti casi.
- Ristorazione al tavolo al chiuso (all’aperto o al bancone non è previsto l’obbligo): l’obbligo riguarda anche le mense aziendali, per le quali è già in vigore dallo scorso primo settembre.
- Spettacoli aperti al pubblico.
- Eventi e competizioni sportive.
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre.
- Palestre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso: all’aperto non c’è obbligo di certificazione.
- Sagre e fiere.
- Convegni e congressi.
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
- Sale gioco, scommesse, bingo e casinò.
- Concorsi pubblici.