Il testo del DL 127/2021 sull’obbligo di Green Pass per tutti gli ambiti di lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n.226 del 21 settembre) ma con evidenti modifiche rispetto a quello approvato in Consiglio dei Ministri e presentato alla stampa dal Governo. Il provvedimento firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti, non prevede più la sospensione dal lavoro per chi si presenta in sede senza Certificazione Verde Covid-19, ma rimane l’assenza ingiustificata e lo stop alla retribuzione per il lavoratore sorpreso senza Green Pass, fino a quando non si mette in regola.
=> Leggi o scarica il testo del Decreto su Green Pass e Lavoro
Novità per Imprese e PA
In particolare, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo giorno senza certificazione (senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro). Non è più prevista la sospensione dal lavoro fino alla presentazione del certificato, neanche per i dipendenti privati sprovvisti di Green Pass. Resta la multa da 600 a 1.500 euro e la mancata retribuzione per ogni giorno di lavoro senza certificato (non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il posto di lavoro). I datori di lavoro che non verificano il rispetto delle regole e non predispongono corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. In pratica, le sanzioni per i lavoratori pubblici e privati sono state equiparate ed è stata eliminata la possibilità di sospensione.
Sospensione nelle piccole aziende
Un’altra novità è quella prevista per le imprese con meno di 15 dipendenti, dove invece la possibilità di sospensione è stata mantenuta dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata: in questo caso possono sospendere il lavoratore e attivare una sostituzione fino a 10 giorni. Nel testo in Gazzetta Ufficiale è stata anche aggiunta la possibilità di un rinnovo del contratto di sostituzione, ma una sola volta e sempre entro il 31 dicembre 2021 (data ultima dello stato di emergenza).
=> Il Green Pass con tampone molecolare diventa valido 72 ore
Per quanto concerne i casi particolari, ricordiamo che l’obbligo di Green Pass scatta per tutti i contesti di lavoro dal 15 ottobre, anche per chi fa formazione o volontariato con contratti esterni. Sono ricompresi tra i soggetti chiamati a possedere la Certificazione Verde Covid-19 anche i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter) ed i piccoli artigiani autonomi (come ’idraulico e l’elettricista) che svolgono la propria attività nel pubblico e nel privato. L’obbligo scatta parimenti per le Partite IVA, quindi vale anche per gli studi professionali ed i fornitori.