Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti sulla fruizione del Superbonus 110 per edifici con abusi edilizi: in base alle risposte fornite dalla VI Commissione Permanente (Finanze) nella seduta del 15 settembre, a specifica interrogazione quesiti in materia (la n. 5-06630), il MEF ha confermato il via libera alla detrazione al 11o% nel caso di un condominio costruito in difformità dal progetto originario e insanabile dal punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con ravvedimento dei condomini con pagamento di relativa sanzione comunale.
Superbonus con abusi edilizi
Nella risposta all’interrogazione, viene spiegato che interventi oggetto del Superbonus sono oggi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA Superbonus) ma la presentazione della Comunicazione non richiede l’attestazione dello stato legittimo, pertanto si può procedere con i lavori su un edificio provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo:
il comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.
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La presenza di eventuali abusi (lo stato legittimo) non deve più essere indicata nella CILA e quindi non costituisce causa di decadenza del beneficio fiscale.
Resta ovviamente fermo che la possibilità di accedere al Superbonus non pregiudica la valutazione di legittimità dell’immobile stesso, né impedisce le verifiche del caso in ambito urbanistico.