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Green Pass nel lavoro pubblico e privato: nuove regole, sanzioni e controlli

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 17 Settembre 2021
Aggiornato 16:22

Chiarimenti ministeriali sul nuovo obbligo di Green Pass dal 15 ottobre in ambito lavorativo pubblico e privato: ecco regole e sanzioni, caso per caso.

Certificazione verde COVID-19 obbligatoria dal 15 ottobre al 31 dicembre per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, in tutti gli ambiti operativi in cui sono possibili i relativi controlli (amministrazioni, uffici, fabbriche, aziende, studi professionali, ecc.): il nuovo decreto legge del Governo, approvato in CdM il 16 settembre, estende l’obbligo di possedere e presentare il Green Pass per accedere a qualunque luogo di lavoro.

Il decreto è stato illustrato in conferenza stampa dai ministri competenti per la materia, che hanno anticipato i punti salienti e fornito chiarimenti su alcuni aspetti. Ad esempio, alla domanda della stampa sull’eventuale obbligo per colf e badanti o per artigiani che svolgono servizi e prestazioni a domicilio come elettricisti e idraulici), il Ministro Renato Brunetta ha specificato che la ratio della norma è di applicarla soltanto laddove è possibile applicare un controllo diretto e regolamentato, dunque in quegli ambiti di lavoro che presuppongono un “cancello di ingresso”.  Un altro chiarimento ha riguardato lo smart working, che esula dall’applicazione dei nuovi obblighi e la cui regolamentazione è demandata presso altra sede normativa.

Vediamo di seguito le diverse nuove regole che si applicano dunque dal 15 ottobre, ambito per ambito.

Green Pass nel lavoro pubblico

A chi si applica e dove

  • È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice. Il vincolo si applica a qualunque soggetto, anche esterno, che svolga a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
  • Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

Chi effettua i controlli e come

I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni, incaricando i soggetti che effettueranno materialmente l’accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni. Entro il 15 ottobre devono definire le linee guida per l’organizzazione dei controlli, che saranno effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro, eventualmente anche a campione. Il Presidente del Consiglio può adottare linee guida omogenee per la definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata. 

Le sanzioni

Il personale senza Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e la sua retribuzione non è dovuta; trascorsi cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. Non si possono intraprendere azioni disciplinari nei confronti del personale senza Green Pass, che mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per coloro che sono colti senza Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.

N.B. Il personale amministrativo e i magistrati ( magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie), per l’accesso agli uffici giudiziari, devono esibire le Certificazioni Verdi. Per non rallentare le attività dei tribunali, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della Giustizia, testimoni e parti del processo.

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Green Pass nel lavoro privato

A chi si applica e dove

Sono tenuti a possedere i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato, e ad esibirli su richiesta per accedere ai luoghi di lavoro:

a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che vi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Chi effettua i controlli e come

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione dei controlli, effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro ed anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso del Green Pass e della contestazione delle violazioni.

Le sanzioni

Il personale risulta assente senza retribuzione fino alla presentazione del Certificazione Verde Covid-19 (per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato). La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione del Green Pass, comunque non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza.

Non ci possono essere conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È comunque prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i trasgressori che eludono i controlli accedendo ai luoghi di lavoro violando l’obbligo: le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021; il datore di lavoro può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificazione.

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Altre misure

  • Revisione misure di distanziamento. Entro il 30 settembre, il CTS esprime parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, ai fini di  successivi provvedimenti.
  • Sostegno allo sport di base. Il provvedimento interviene a sostegno della maternità delle atlete non professioniste; a garanzia all’esercizio della pratica sportiva del minore; a incentivare la pratica delle persone disabili tramite ausili per lo sport. Specifiche risorse potranno essere destinate a finanziamenti a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.