Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 202 del 4 agosto) il decreto legge (DL 118/2021) in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, che tra le altre cose stabilisce la proroga al 16 maggio 2022 (invece del primo settembre 2021) per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14) ed al 23 dicembre 2023 quella per gli strumenti di allerta (titolo II – Parte prima – Codice della crisi d’impresa), per sperimentare prima l’efficacia dei nuovi strumenti introdotti con lo stesso decreto e per riallineare al contesto attuale i meccanismi di allerta del Codice.
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Prevista anche la modifica della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal codice della crisi. In particolare, si introducono dal prossimo 15 novembre nuovi strumenti di protezione, in particolare tramite l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che (a fronte di un costo professionale) permette all’imprenditore in condizioni di squilibrio economico-finanziario di ottenere (in via anonima e tramite piattaforma digitale) il supporto di un esperto per la mediazione con i creditori prima che scatti la segnalazione agli OCRI (Organismi di composizione della crisi d’impresa), e per la definizione del piano di risanamento. Durante questa procedura, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, così che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.
In tutti i casi con l’obiettivo di rendere meno stringenti le regole a cui sono sottoposte le aziende, tutelando in particolare le piccole realtà in difficoltà per la pandemia Covid.