In vista dei nuovi obblighi di di Green Pass dal 15 ottobre negli ambienti di lavoro, chi non può vaccinarsi per motivi medici può esibire al posto della Certificazione Verde Covid-19 l’attestato di esenzione firmato dal medico vaccinatore: il Ministero della Sanità, con Circolare del 4 agosto, ha indicato le caratteristiche che deve avere tale documento, alternativo al Green Pass ai fini di legge per l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, articolo 3 del dl 105/2021.In attesa dell’emissione dello specifico certificazione digitale di esenzione vaccinale dotato di QR Code, però, fino al 30 novembre restano valide le attestazioni prodotte dai medici vaccinatori della campagna vaccinale.
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Per gli obblighi sul lavoro, inoltre, nelle Linee Guida per il Pubblico Impiego si permette ai lavoratori di inviare preventivamente la documentazione al datore di lavoro, così da non dover subire controlli. Vediamo però prima di tutto quali sono i soggetti che possono richiedere un’esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.
Chi può ottenere l’esenzione dal vaccino Covid
L’esenzione può essere permanente o temporanea, a causa di una reazione allergica dopo la prima dose di vaccino o allergia ad un componente del siero, per chi ha sviluppato la sindrome di Guillain-Berrè nelle sei settimane successive al vaccino oppure miocardite o pericardite dopo la somministrazione di Pfizer o Moderna. I soggetti individui come esenti dalla vaccinazione hanno diritto ai tamponi gratuiti.
Lavoratori fragili senza esenzione automatica
I lavoratori considerati fragili a causa di immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o condizioni di disabilità gravi, non hanno automaticamente diritto all’esenzione, che deve comunque essere valutata e attestata da apposita certificazione medica. Di contro, questi soggetti hanno diritto allo smart working fino al 31 ottobre 2021.
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Esenzione Green Pass: gli attestati validi
I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, fino al 30 novembre 2021 possono utilizzare gli attestati in formato cartaceo rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito, che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Sempre fino al 30 novembre sono validi anche i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali.
Una volta che sarà pronta la Certificazione digitale, le Regioni stabiliranno le regole specifiche per ottenere tale certificazione, che non potrà contenere dati sensibili del soggetto interessato, come ad esempio la motivazione clinica dell’esenzione. Deve invece riportare i seguenti elementi:
- generalità: nome, cognome, data di nascita
- dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 1052″
- data di fine di validità: “certificazione valida fino al ___” (indicare la data, massimo 30 settembre 2021)
- Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui si opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio –Regione)
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale)
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
La circolare del ministero dello scorso 4 agosto fornisce una griglia non esaustiva, utile per i medici certificatori, con le patologie che danno diritto a questo documento. In ogni caso, è previsto che Regioni e PA promuovano presso i Centri Vaccinali o altri centri ad hoc riferimenti tecnici per la modalità di presa in carico dei casi dubbi e un gruppo tecnico regionale di esperti in campo vaccinale.