La Conferenza Unificata ha approvato l’adozione del modulo unico nazionale per la CILA (Comunicazione asseverata di inizio attività), con il quale si riducono gli adempimenti per accedere al Superbonus 110%. I Comuni dovranno tutti adottarlo, in quanto modello standardizzato per legge, e operativo dal 4 agosto con la sua pubblicazione sul sito della Funzione Pubblica. La modulistica si compone della CILA Superbonus vera e propria e di un secondo modello (“Altri soggetti coinvolti”) da compilare nel caso in cui ci siano più titolari dell’agevolazione per interventi su unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari indipendenti e nel caso siano previsti interventi trainati su parti private di unità immobiliari facenti parte dell’edificio condominiale beneficiario del Superbonus.
=> CILA Superbonus: scarica la nuova modulistica unica
In ottica di semplificazione, il modello Cila-superbonus contiene solo gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), mentre per gli edifici completati prima del 1° settembre 1967 basta una dichiarazione. Non serve più l’attestazione di stato legittimo (che richiedeva anche mesi) ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
L’elaborato progettuale da presentare consiste infine nella descrizione sintetica dell’intervento (eventuali elaborati grafici saranno allegati solo se indispensabili a una più chiara descrizione), mentre per gli interventi in edilizia libera basta una semplice descrizione dell’intervento. Dunque, non serve neppure presentare un progetto vero e proprio ma basta una descrizione accurata dei lavori. Una tabella riepilogativa illustra i casi in cui si rendono necessari gli allegati.