E’ una sorta di sanatoria per le startup innovative costituite online senza atto notarile: la legge di conversione del Decreto Semplificazioni (articolo 39-septies del dl 77/2021), approvata alla Camera e ora al Senato per un passaggio che si prevede molto breve e senza ulteriori modifiche, introduce una norma in base alla quale restano validi ed efficaci gli atti costitutivi redatti con le modalità alternative all’atto pubblico.
La nuova norma prevede che «gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni» delle Startup Innovative costituite in forma di Srl (Società a responsabilità limitata) anche semplificata, «depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese».
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Nel corso dell’iter parlamentare del DL Semplificazioni era stata proposto di reintrodurre la possibilità di aprire le startup online senza Notaio (prevista negli anni scorsi ma su cui è intervenuto il Consiglio di Stato, che con sentenza 29 marzo 2021 ha annullato il DM dello Sviluppo Economico che ammetteva questa procedura), ma l’emendamento non ha avuto seguito, quindi non è più possibile costituire una startup con la procedura telematica semplificata e senza atto pubblico. Tuttavia vendono “salvate” salvate le Startup Innovative che avevano utilizzato la norma mentre era ancora applicabile.
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Per le startup che vengono costituite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni o che devono modificare lo Statuto, si applicano le procedure previste dall’articolo 2480 del codice civile, in base al quale le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci e il verbale è redatto dal notaio. Si prevede comunque un prezzo calmierato: il compenso per l’attività notarile relativa agli atti delle Startup Innovative non può essere superiore a 600 euro, la tariffa minima previste dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento contenuto del decreto ministeriale della Giustizia 140/2012.