Il contributo unificato per lo sfratto è un tributo che risulta dovuto ogni volta che si dà inizio ad una procedura per la convalida di uno sfratto, sia essa per morosità del conduttore, se è in arretrato con il pagamento dei canoni i locazione, che nei casi in cui il contratto sia arrivato a regolare scadenza e il locatore non intende rinnovarlo e quindi procede allo sfratto prima del rinnovo tacito. Vediamo quindi come funziona e quando il suo importo viene ridotto del 50%.
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Contributo unificato: cos’è e quando si versa
In generale, quando viene instaurato un procedimento di fronte ad un giudice è necessario che la parte che per prima si costituisce in giudizio provveda al pagamento del contributo unificato per far fronte alle spese di giustizia (D.P.R. 115/02, c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia). In caso di esito positivo della causa per la parte che ha versato il contributo unificatone, questo le viene rimborsato dalla parte soccombente. L’importo del contributo da versare varia in base a:
- il valore della causa;
- il giudice adito;
- il grado di giudizio;
- la materia trattata.
Importi contributo unificato
Il contributo unificato è dovuto nelle seguenti misure:
- valore della causa inferiore a € 1.100,00: c.u. € 21,50
- da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 49,00
- da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 118,50
- da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 259,00
- da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 379,50
- da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 607,00
- oltre € 520.000,00: € 843,00
A questi importi bisogna aggiungere una marca da bollo da 27 euro a titolo di anticipazione per le spese di notifica (art. 30 T.U.).
Contributo unificato sfratto: riduzione del 50%
Il procedimento per convalida di sfratto rientra nei procedimenti speciali previsti dal titolo I del libro IV del codice civile, che godono di un trattamento agevolato per quanto riguarda il contributo unificato: in base al comma terzo dell’articolo 13 del D.P.R. 115/02, c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia, l’importo è ridotto alla metà di quello previsto per i procedimenti ordinari di pari valore.
Causa di sfratto: come si calcola il valore
Vediamo ora come si calcola il valore dei procedimenti per convalida di sfratto ai sensi del già citato art.13 del T.U. sulle spese di giustizia:
- in caso di sfratto per morosità, il valore della causa è determinato in base all’importo complessivo dei canoni scaduti e non ancora pagati al momento della notifica della citazione per la convalida di sfratto;
- in caso di sfratto per finita locazione, il valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato si calcola in base all’ammontare annuo del canone.