Legge 104 e rinnovo patente: guida pratica

di Noemi Ricci

18 Giugno 2024 06:39

Patente di guida con Legge 104 ai disabili: chi deve richiederla, come si ottiene, quanto dura, come rinnovarla, le agevolazioni e le regole da rispettare.

I titolari delle agevolazioni previste dalla Legge 104 sono persone appartenenti  determinate categorie protette che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, di gravità tale da rendere difficoltosa la vita sociale, lavorativa o di relazione.

Un tempo i disabili, per guidare l’auto, dovevano richiedere la categoria delle patenti F. Da quando sono state abolite, le persone affette da handicap ai sensi della Legge 104 possono guidare un autoveicolo se in possesso di una delle patenti A, B, C o D speciali.

Vediamo come funziona il rilascio e rinnovo patente Legge 104.

Rilascio della patente Legge 104

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile deve per prima cosa sottoporsi ad una visita di idoneità psicofisica presso la Commissione Medica Locale (CML) preposta a tale scopo, alla quale dovrà presentare un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.

Qualora il disabile sia già titolare di una patente tradizionale, da trasformare in patente Legge 104, questa dovrà essere esibita al posto del documento di riconoscimento.

Riassumendo, la documentazione da presentare è la seguente:

  • Richiesta di visita su apposito modulo.
  • Tessera sanitaria.
  • Certificato di handicap rilasciato dalla ASL.
  • Documento di identità valido, ovvero patente, se si desidera trasformare una patente normale in patente speciale.

La CML valuterà l’idoneità alla guida sulla base della diagnosi e delle condizioni fisiche del richiedente. In particolare, la Commissione Medica ha l’obbligo di valutare l’idoneità alla guida ponendo particolare attenzione a:

  • la presenza di malattie e affezioni morbose;
  • l’efficienza degli arti;
  • deficit legati alla vista;
  • deficit legati all’udito;
  • i tempi di reazione.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale al termine della visita ha una validità di 90 giorni. Entro tale termine il richiedente dovrà sostenere gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A, B, C o D, a seconda delle proprie esigenze e capacità.

=> Legge 104 e IVA al 4%: basta il certificato di disabilità

Nel certificato, la Commissione Medica indica quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare Queste indicazioni vengono riportate prima nel foglio rosa e poi sulla patente. Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il richiedente potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi e il disabile potrà guidare solo mezzi che ne sono provvisti.

Si tratta ad esempio di adattamenti quali il cambio automatico, il freno a lungo braccio, l’acceleratore al volante e così via.

Per ottenere la patente di guida è ovviamente necessario il superamento sia della prova teorica che di quella pratica.

La prova pratica si svolge presso la Motorizzazione Civile competente alla guida di un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Tale prova è prevista anche per coloro che sono già in possesso della patente, nel caso in cui, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità al rilascio della patente speciale. Resta facoltà del disabile presentare ulteriore documentazione clinica e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Diversamente, l’esame pratico (così come quello teorico) non è richiesto nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di una patente di guida tradizionale. L’ingegnere della Motorizzazione Civile che effettuerà l’eventuale esame pratico potrà confermare o modificare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica. Anche il disabile la facoltà di richiedere adattamenti diversi da quelli prescritti dalla CML.

Legge 104 e rinnovo patente

La patente speciale è soggetta a scadenza e deve essere rinnovata periodicamente. Solitamente, una volta rilasciata, la patente di categoria speciale ha una validità di cinque anni, ma in base a specifiche situazioni o specifiche patologie invalidanti può essere indicata una validità inferiore.

Rinnovo patente 104 con patologia non stabilizzata

Per il rinnovo della patente di categoria speciale, in caso di patologia non stabilizzata e suscettibile di aggravamento, è necessario richiedere nuovamente la visita di idoneità, presentando presso la Commissione Medica Locale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso. Si consiglia di presentare domanda di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente Legge 104, essendo i tempi medi di convocazione solitamente un po’ lunghi.

=> Permessi e congedi 104, tutte le regole

Rinnovo patente 104 con patologia stabilizzata

In presenza di patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, tra le quali va ricompresa anche la sordità riconosciuta ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, i rinnovi seguono un iter più semplice ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114/2014 (all’art. 25) e potranno essere effettuati presso il medico monocratico, senza passare per la Commissione Medica Locale, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dal codice della strada:

  • dieci anni fino ai 50 anni;
  • cinque anni fino ai 70 anni;
  • tre anni fino agli 80 anni;
  • due anni oltre gli 80 anni.

Iter per il rinnovo della patente 104

Per il rinnovo della patente speciale, bisognerà presentare la seguente documentazione:

  • Richiesta di visita su apposito modulo.
  • Documento di identità valido.
  • Tessera sanitaria.
  • Patente speciale in scadenza.
  • Eventuale nuova documentazione sanitaria attestante le proprie condizioni di salute.

La CML valuterà nuovamente l’idoneità alla guida sulla base delle attuali condizioni fisiche del richiedente. Al termine della visita, la CML rilascerà un certificato medico di idoneità alla guida speciale, con validità di 6 mesi.

Entro tale termine bisogna recarsi presso la Motorizzazione Civile competente e presentare la seguente documentazione:

  • Domanda di rinnovo della patente su apposito modulo.
  • Documento di identità valido.
  • Tessera sanitaria.
  • Patente speciale in scadenza.
  • Certificato medico di idoneità rilasciato dalla CML.
  • Attestazione di pagamento della tassa di rinnovo della patente.

La Motorizzazione Civile provvederà al rinnovo della patente speciale, che avrà una nuova scadenza come da tempistiche previste per la categoria di appartenenza.

Con la 104 la patente speciale è obbligatoria?

No. La Legge 104 e la patente di guida speciale non vengono assegnate automaticamente, il che significa che ottenere il riconoscimento della disabilità non implica necessariamente l’obbligo di guidare con la patente speciale. Tuttavia, chi possiede la Legge 104 ha accesso a diverse agevolazioni per l’acquisto e la manutenzione dell’automobile.

Rinnovo patente con invalidità 100%

Molti ci chiedono se si può guidare con una invalidità civile al 100%. La risposta è sì, non c’è alcun divieto assoluto di guidare con un’invalidità civile al 100% Pertanto, anche in caso di sopraggiunta invalidità, o aumento della percentuale, si può ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida. È tuttavia necessario valutare ogni caso singolarmente, considerando la capacità di guidare in condizioni di sicurezza.

Chi ha l’accompagnamento può rinnovare la patente?

Anche chi ha diritto all’indennità di accompagnamento può prendere e rinnovare la patente e guidare un’autovettura, come chiarito dal Ministero della Salute con parere del 21 marzo 2016. Ricordiamo poi che invalidità al 100% e disabilità grave ai sensi della Legge 104 sono due cose ben distinte.

Con 67% di invalidità ti tolgono la patente?

No. Così come è possibile guidare e chiedere sia il rilascio che il rinnovo della patente con invalidità al 100%, allo stesso modo di per sé l’invalidità al 67% non preclude la possibilità di guidare un veicolo. Di per sé il riconoscimento dell’invalidità civile non impedisce di ottenere la patente, ma richiede un accertamento della capacità del soggetto di guidare in sicurezza, nonostante le proprie patologie.

Nel citato parere del Ministero viene chiarito che il discrimine è la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri: se la patologia della persona richiedente la patente di guida è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere mantenuta, concessa o rinnovata.

Chi ha la 104 perde la patente?

No. Non c’è una correlazione diretta tra l’avere la Legge 104 e la perdita automatica della patente di guida. La legge stabilisce che anche chi beneficia della Legge 104 può guidare un’automobile, a meno che la sua disabilità o patologia non siano considerate limitanti o pericolose per sé e per gli altri.

Quali sono le patologie che non permettono il rinnovo della patente?

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in caso di conducenti colpiti, o che abbiano sofferto in passato di:

  • epilessia (concessa a chi non ha crisi da almeno due anni);
  • una malattia cerebrovascolare o di una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia:
  • Turbe psichiche;
  • cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Vi sono poi dei tipi di malattie che devono essere attentamente verificate dalla commissione medica per ottenere il rinnovo della patente:

  • Diabete mellito: una patologia cronica caratterizzata dall’aumento dei livelli di glucosio nel sangue, che può portare a ipoglicemia. Questo può causare sintomi come tremori, fame improvvisa e difficoltà di concentrazione, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Per ottenere o rinnovare la patente di guida con il diabete mellito, è necessario sottoporsi a un accertamento sanitario da parte di un medico monocratico e uno specialista in diabetologia. La decisione finale sul rinnovo della patente è presa dalla commissione medica locale, che valuta l’assenza di crisi ipoglicemiche nei 12 mesi precedenti, la consapevolezza dei rischi legati alla guida con il diabete e l’assenza di altri rischi legati alla patologia.
  • Se si soffre di gravi malattie neurologiche, il rilascio o il rinnovo della patente può essere compromesso o concesso per un massimo di due anni, a seconda della gravità della malattia. È necessario presentare documentazione medica specialistica che attesti la capacità di guidare in modo sicuro. Inoltre, è richiesta la valutazione della capacità sensoriale, sensitiva, motoria e del trofismo muscolare da parte della commissione medica della ASL. I medici specialisti valuteranno la capacità generale del soggetto di guidare in modo sicuro e di azionare i comandi del veicolo a motore.
  • L’insufficienza renale di grado grave può impedire il rinnovo della patente di guida, specialmente per i pazienti in dialisi. Tuttavia, il regolamento è stato riformato per consentire a questi pazienti di ottenere l’autorizzazione alla guida. Le ragioni di cautela nel rilasciare la patente a persone con insufficienza renale grave sono legate ai sintomi che questa condizione può causare, come ipertensione grave, scompenso cardiaco, anemia, diabete non compensato e neuropatie periferiche. Il nefrologo è il medico di riferimento per valutare le condizioni di salute del paziente che richiede il rilascio o il rinnovo della patente di guida.
  • Le persone con gravi patologie cardiache possono riscontrare problemi nel rinnovo della patente di guida. I pazienti con gravi alterazioni del ritmo cardiaco rischiano di non poter guidare, così come coloro affetti da angina pectoris che devono sottoporsi a visita specialistica. I portatori di pacemaker possono guidare dopo visita medico-legale, mentre i malati cardiovascolari devono sottoporsi a verifiche periodiche per il rinnovo della licenza di guida. Le patologie cardiovascolari includono anomalie del ritmo cardiaco, sindrome coronarica acuta, ictus, stenosi coronarica, sindrome del QT lungo, malattie vascolari periferiche e altre cardiomiopatie.
  • Assunzione di sostanze psicoattive come alcool, stupefacenti o sostanza psicotrope.

Un ipovedente può guidare?

Chi vuole prendere o rinnovare la patente, 104 e non, deve sottoporsi a esami per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida. La Commissione Medica Locale valuterà l’acutezza visiva, il campo visivo, la visione crepuscolare, la sensibilità all’abbagliamento e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. In casi eccezionali, il rilascio della patente può essere autorizzato con limitazioni riguardo alla guida. Il candidato deve possedere un’acutezza visiva binoculare complessiva di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi.

Chiunque necessiti di occhiali da vista o lenti a contatto per soddisfare i requisiti di vista stabiliti per legge è tenuto ad indossarli mentre guida, come indicato anche sulla patente di guida.

Chi ha problemi di udito può guidare?

Le persone sorde o con deficit uditivo possono guidare, ma i percorsi per ottenere la patente di guida sono diversi. I soggetti con deficit uditivo totale devono essere valutati da una Commissione medica per ottenere una patente speciale, mentre chi indossa apparecchi acustici può ottenere una patente normale. Chi soffre di deficit uditivo limitato può ottenere una patente ordinaria, purché riesca a percepire la voce di conversazione da entrambe le orecchie. Sulla patente ordinaria ottenuta saranno indicati i codici che identificano l’eventuale obbligo di indossare apparecchi acustici durante la guida. Si tratta di una patologia stabilizzata, dunque con iter di rinnovo semplificato, effettuato dal medico monocratico.

Cosa si rischia se non si dichiarano le patologie in fase di rilascio della patente?

Chi non dichiara di essere affetto da certe patologie rischia gravi conseguenze, sia quando si richiede la patente sia durante il suo rinnovo. Mentire sul proprio stato di salute può portare al rifiuto della domanda e, in caso di incidente stradale in presenza di patologie non dichiarate, l’assicurazione può rifiutarsi di coprire i danni. Inoltre, dichiarare il falso al momento della richiesta o del rinnovo della patente può comportare sanzioni pecuniarie e persino il carcere.

Quali sono le agevolazioni auto con Legge 104 e patente speciale?

I titolari di patente speciale ai sensi della Legge 104 godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e del bollo auto.

Da specificare che è il riconoscimento della Legge 104 a prevedere le agevolazioni auto, previste anche per chi non ha la patente speciale, nonché per i familiari di persone disabili (ad esempio se agli stessi è stata negata la guida dell’auto). Le agevolazioni includono:

  • IVA al 4% sull’acquisto e modifica del mezzo;
  • detrazione IRPEF del 19% della spesa fino a 18.075,99 euro;
  • esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione che si applicano durante la registrazione dei passaggi di proprietà;
  • esenzione dal già citato bollo auto;
  • forniture di adattamenti per la guida e/o l’accesso agli invalidi sul lavoro;
  • parziale rimborso da parte dell’ASL per i dispositivi di adattamento.

A chi deve essere intestato il veicolo con la 104?

Il veicolo deve essere immatricolato a nome del disabile o della persona che ha il disabile come a carico ai fini fiscali. L’esenzione si applica sia se il veicolo è guidato dal disabile stesso sia se viene utilizzato per assistere il disabile. Tuttavia, questo beneficio è valido per un solo veicolo.

Legge 104 e patente speciale: tabelle codici adattamenti

Con l’introduzione della nuova patente europea, gli adattamenti dei veicoli condotti da chi ha la patente speciale 104 vengono descritti  con un codice numerico uguale in tutti i Paesi UE (Dir. 2000/56/CE), di seguito schematizzati, così come riportati sulla Circolare Ministeriale – Ministero dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – 12 giugno 2000, n. B/45. Codici e subcodici devono essere indicarti sulle patenti di guida, dove:

  • Codice: indica la categoria principale di adattamento;
  • Subcodice: indica l’adattamento specifico all’interno della categoria.

Codice 01 Correzione e/o protezione della vista

Subcodice Descrizione
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Lente protettiva
01.04 Lente opaca
01.05 Copri occhio
01.06 Occhiali o lenti a contatto

Codice 02 Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione

Subcodice Descrizione
02.01 Protesi uditiva ad un orecchio
02.02 Protesi uditiva ad entrambe le orecchie

Codice 03 Protesi/ortesi per gli arti

Subcodice Descrizione
03.01 Protesi/ortesi ad un arto superiore
03.02 Protesi/ortesi ad un arto inferiore

Codice 05 Usi limitati

Utilizzo dei subcodici obbligatorio, guida soggetta a restrizioni per motivi sanitari.

Codice 10 Adattamenti del Veicolo

Subcodice Descrizione
10.01 Cambio di velocità manuale
10.02 Cambio di velocità automatico
10.03 Cambio di velocità a gestione elettronica
10.04 Adattamento della leva del cambio
10.05 Senza cambio di velocità secondario

Codice 15 Frizione adattata

Subcodice Descrizione
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 (Tramezzatura davanti al) pedale della frizione (soppresso o neutralizzato)

Codice 20 Sistema di frenatura adattato

Subcodice Descrizione
20.01 Pedale del freno adattato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere azionato dal piede sinistro
20.04 Pedale del freno con piastra di appoggio
20.05 Pedale del freno a bilanciere
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Utilizzazione al massimo del freno di servizio rinforzato
20.08 Utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio
20.09 Adattamento del freno di stazionamento
20.10 Freno di stazionamento con comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
20.12 (Tramezzatura davanti al) pedale del freno (soppresso o neutralizzato)
20.13 Freno azionato dal ginocchio
20.14 Freno di servizio con comando elettrico

Codice 25 Sistema di accelerazione adattato

Subcodice Descrizione
25.01 Pedale dell’accelerazione adattato
25.02 Pedale dell’acceleratore con soletta
25.03 Pedale dell’acceleratore a bilanciere
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06 Servo acceleratore (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra del pedale del freno
25.08 Pedale dell’acceleratore a sinistra
25.09 (Tramezzatura davanti al) pedale dell’acceleratore (soppresso o neutralizzato)

Codice 30 sistemi combinati di frenatura e di accelerazione adattati

Subcodice Descrizione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo (o quali sullo) stesso piano
30.03 Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
30.04 Acceleratore e freno con guida con guida di scorrimento e ortesi
30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi
30.06 Rialzamento del pavimento
30.07 Tramezzatura sul lato del pedale del freno
30.08 Tramezzatura con protesi sul lato del pedale del freno
30.09 Tramezzatura davanti ai pedali dell’acceleratore e del freno
30.10 Con supporto tallone/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

Codice 35 dispositivi di comando adattati

Subcodice Descrizione
35.01 Dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra
35.02 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.)
35.03 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.) con la mano sinistra
35.04 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.) con la mano destra
35.05 Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori (pomello, forcella, ecc.) e i comandi dell’acceleratore e del freno

Codice 40 Sistemi direzione adattati

Subcodice Descrizione
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di backup obbligatorio
40.04 Piantone dello sterzo allungato
40.05 Volante adattato (volante di sezione più largo e/o più spesso, volante di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante basculante
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo ai piedi
40.10 Sterzo adattato in altra maniera (joistick, ecc.)
40.11 Pomello sul volante
40.12 Ortesi per mano sul volante
40.13 Con ortesi

Codice 42 Specchietti retrovisori adattati

Subcodice Descrizione
42.01 Specchietto retrovisore esterno destro (o sinistro)
42.02 Specchietto retrovisore esterno installato sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno supplementare atto a consentire l’osservazione della circolazione
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per l’”angolo morto”
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i con comando elettrico

Codice 43 sedile del conduttore modificato

Subcodice Descrizione
43.01 Sedile del conduttore a congrua altezza per la visione e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02 Sedile del conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile del conducente con supporto laterale per consentire una buona e stabile posizione seduta
43.04 Sedile del conducente con braccioli
43.05 Allungamento della guida di scorrimento del sedile del conducente
43.06 Adattamento della cintura di sicurezza
43.07 Cinture di sicurezza di tipo a imbracatura

Codice 44 Adattamenti del motociclo

Subcodice Descrizione
44.01 Comando di frenatura unico
44.02 (Adattamento del) freno azionato dalla mano (ruota anteriore)
44.03 (Adattamento del) freno azionato con il piede (ruota posteriore)
44.04 (Adattamento della) manopola di accelerazione
44.05 Cambio di velocità manuale e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i adattato/i
44.07 Dispositivi di comando adattati (indicatori di direzione, fanalino dello stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella che permette al conducente, in posizione seduta, di toccare contemporaneamente il suolo con ambedue i piedi

Codice 45 Motocicli solo con side-car

Per Motocicli solo con side-car è previsto solo il codice 45, senza subcodici.