I datori di lavoro che aderiscono alla sanatoria sul lavoro nero (prevista dall’articolo 103, co. 1 del dl n. 34/2020), hanno tempo fino all’8 agosto per le denunce INAIL: le istruzioni sono contenute nella Circolare n. 20/2021. Procedendo alle necessarie iscrizioni / variazioni, si annullano gli atti ingiuntivi di versamento delle sanzioni irrogate a seguito di un rapporto di lavoro irregolare con lavoratori italiani, comunitari o stranieri presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020.
La sanatoria riguarda i settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza persona; lavoro domestico a sostegno del bisogno familiare.
Ai fini assicurativi contro gli infortuni, i premi dovuti dai datori di lavoro agricolo e domestici sono riscossi dall’INPS (con relativa posizione previdenziale). Negli altri casi, di vede aprire una posizione INAIL (Pat) effettuando o la denuncia d’iscrizione o la denuncia di variazione (estensione o natura di rischio già coperto).
Se l’attività è già assicurata, invece, non è necessaria alcuna denuncia ma le retribuzioni dei lavoratori in nero vanno dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.
A seguito delle denunce, le sedi INAIL competenti annulleranno le sanzioni civili (il 30% dei premi non versati fino al tetto del 60% per il 2020) elaborate in automatico per il periodo che va dalla denuncia fino alla decorrenza della sanatoria. Se il rapporto di lavoro s’interrompe prima, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare il premio.