Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto con le nuove regole per la verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili, in attuazione dall’Accordo del 10 settembre 2020. La verifica si attua nell’ambito dei lavori pubblici e privati in appalto o subappalto, o per lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Obiettivo, contrastare il lavoro nero ed i fenomeni di dumping contrattuale.
Le disposizioni si applicano ai progetti edili con denuncia di inizio lavori effettuata dal 1° novembre 2021. Rientrano tutte le attività connesse a quella dell’impresa affidataria per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva, mentre per i lavori privati le disposizioni del decreto si applicano alle opere di valore superiore a 70mila euro.
In fase di prima applicazione, la verifica è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori (nella tabella allegata all’Accordo collettivo). Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti, alla committenza, alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni ai lavori, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta. Per i lavori pubblici, la congruità è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori. Per i lavori privati, deve essere dimostrata prima del saldo finale da parte del committente.
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente. La regolarizzazione consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica, si procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento sia in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa rilascia l’attestazione previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante documentazione idonea. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica incide sulle successive verifiche finalizzate al rilascio del DURC online.