I redditi da capitale, che derivano dagli utili delle quote societarie di artigiani e commercianti, non sono soggetti a contribuzione. Si risolve così una questione dibattuta da anni, oggetto di diverse sentenze. L’INPS, con circolare 84/2021, chiarisce che «devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa». L’istituto previdenziale recepisce le indicazioni contenute nella nota 7476/2020 del Ministero del Lavoro, che a sua volta aveva condiviso l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019 e 24097/2019). E’ una marcia indietro rispetto alle regole fino ad oggi applicate, che prevedevano invece l’obbligo contributivo anche sulle quote di capitale. Tecnicamente, vengono modificate le regole che l’INPS contenute nella circolare 102 del 2003.
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A partire dall’anno di imposta 2020, valgono le nuove regole, in base alle quali, tenendo conto della differenza fra reddito di impresa e redditi da capitale, la base imponibile dell’obbligazione contributiva per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti è quella del reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. La Corte di Cassazione, spiega l’INPS, con sentenza 23790/2019 ha evidenziato che che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella la partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre «la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)».
Di conseguenza, gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non sono soggetti a obbligo contributivo. Restano invece ferme le regole ordinarie sulla contribuzione in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società (i soci lavoratori). Le nuove indicazioni, come detto, hanno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020, quindi sulla dichiarazione 2021, e sui contributi da versare entro il prossimo 30 giugno (saldo 2020 sulla quota eccedente il minimale).