Nuova indennità Covid da 1600 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, che hanno già ricevuto i 2400 euro previsti dal primo decreto Sostegni. Analoga somma viene riconosciuta anche a una platea allargata di lavoratori degli stessi settori, che non hanno ricevuto l’indennità Covid erogata dall’INPS. Le nuove indennità sono previste dal decreto Sostegni bis approvato dal Governo il 20 maggio (Decreto Imprese, Lavoro, Giovani e Salute).
=> Sostegni bis approvato, Draghi: decreto per un futuro di crescita
Nel dettaglio, oltre a tutti coloro già destinatari delle precedenti somme previste dall’articolo 10 del dl 41/2021, che prevedibilmente (il decreto non lo specifica, ma è la strada che era già stata percorsa precedentemente) riceveranno i nuovi 1600 euro automaticamente, la nuova somma spetta anche alle stesse categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno perso involontariamente il lavoro fra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, (che avverrà nei prossimi giorni con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Beneficiari Bonus 1600 euro Sostegni bis
- Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (fra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Sostegni bis): non devono essere titolari di pensione, Naspi, rapporto di lavoro dipendente.
- Dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali, titolari fra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del dl Sostegni bis di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore, pari ad almeno trenta giornate. Devono aver avuto nel 2018 uno o più contratti per almeno trenta giornate.
- Stagionali e in somministrazione in settori diversi da turismo e stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non siano titolari di pensione o contratto subordinato (escluso intermittente senza indennità di disponibilità).
- Intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015), che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate e non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o pensione.
- Autonomi senza partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che, sempre nel periodo primo gennaio 2019 – entrata in vigore del Sostegni bis) siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto in essere, iscritti alla Gestione separata INPS con accredito di almeno un contributo mensile, senza un contratto di lavoro dipendente o pensione alla data della domanda.
- Venditori a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 114/1998), con reddito 2019 derivante da queste attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di pensione o contratti di lavoro dipendente.
- Lavoratori dello Spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri nel periodo per un corrispondente reddito 2019 fino a 75mila euro, non titolari di pensione o contratto a tempo indeterminato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità, oppure sette contributi giornalieri e relativo reddito 2019 fino a 35mila euro.
Per i lavoratori dello sport, ci sono indennità differenziate.
- 1.600 euro per chi ha preso corrispettivi superiori a 10mila euro annui,
- 1.070 euro per chi ha preso compensi fra 4mila e 10mila euro,
- 540 euro per chi ha percepito indennità fino a 4mila euro annui.
Ricordiamo infine che il dl Sostegni bis prevede anche quattro nove mensilità di reddito di emergenza, ovvero giugno, luglio, agosto e settembre 2021.