Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Riaperture bis, ossia il nuovo Decreto Legge 65/2021, denominato Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 117 del 18 maggio 2021, con entrata in vigore lo stesso giorno), spuntano novità per quanto riguarda il green pass o passaporto vaccinale, ossia la Certificazione Verde Covid-19 necessaria non solo per viaggiare e per spostarsi tra zone arancioni e rosse ma anche per accedere a banchetti di matrimoni e altre cerimonie, nonchè porbabilmente anche per altri eventi e contesti potenzialmente a rischio.
Le due novità sono contenute all’Articolo 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19) del decreto Riaperture bis che recita:
1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
In pratica, non soltanto chi completa il ciclo vaccinale avrà nove mesi per utilizzare il proprio certificato – che si può scaricare dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico nelle regioni che lo hanno attivato oppure si può ottenere presso la struttura che ha eseguito le somministrazioni – ma si mette nero su bianco il diritto ad avere una certificazione anche dopo la prima dose, rilasciata dopo 15 giorni (per dare tempo al siero di generare i primi effetti di copertura) e valida fino al momento della seconda dose, che come noto può arrivare anche dopo tre mesi con AstraZenenca, creando quindi una sorta di discriminazione tra soggetti vaccinati con un monodose Janseen o un più rapido Moderna e/o Pfizer (un mese circa).