Legge 104 e IVA al 4%: basta il certificato di disabilità

di Noemi Ricci

11 Maggio 2021 12:54

Tra le novità del DL Semplificazioni c'è anche la possibilità per i disabili di fruire dell'IVA al 4% con il solo certificato attestante l’invalidità.

Alcune importanti semplificazioni per la fruizione dei benefici previsti per le persone con disabilità sono arrivate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105/2021, in attuazione alle disposizioni dettate dall’articolo 29-bis del cosiddetto decreto Semplificazioni (Dl n. 76/2020, articolo 29-bis), e riguardano in particolare l’acquisto di ausili tecnici e informatici con IVA al 4%. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

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Ausili per disabili con IVA al 4%

Finora per poter assoggettare all’aliquota IVA ridotta al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) le cessioni dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 era necessaria la prescrizione autorizzativa del medico specialista della Asl di appartenenza, che ora invece viene meno. Il Decreto Semplificazioni ha infatti:

  • previsto che i verbali delle commissioni mediche integrate debbano riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità;
  • modificato l’articolo 2 del Dm 14 marzo 1998, il DM 7 aprile 2021 disponendo che per poter beneficiare dell’aliquota IVA al 4% sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici sia sufficiente che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, una semplice copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

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Nel caso in cui da tale documentazione non emerga il necessario collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, è necessario integrare il documento con un’ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante, che contenga tale attestazione. Nel caso in cui il bene venga importato, la documentazione deve essere presentata all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

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Ricordiamo che rientrano nel beneficio apparecchiaturedispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati, da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e volti a facilitare:

  • la comunicazione interpersonale;
  • l’elaborazione scritta o grafica;
  • il controllo dell’ambiente;
  • l’accesso all’informazione e alla cultura;
  • assistere la riabilitazione.