Per il Consiglio di Stato la costituzione e iscrizione delle startup innovative senza la presenza e il controllo del notaio non può essere ritenuta legittima e per questo non lo è neanche il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56/2016, che ha definito le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative) tramite documento informatico firmato digitalmente, senza quindi l’ausilio del notaio, pur lasciando la possibilità di costituire la società per atto pubblico notarile. Ma di fatto ha dato il via libera alla costituzione online delle Startup Innovative.
Startup innovative: costituzione illegittima senza notaio
Nella sentenza del Consiglio di Stato, arrivata in risposta al ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla procedura di costituzione e iscrizione delle startup innovative senza il controllo del notaio, si legge:
la totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, si pone in contrasto con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea.
Quest’ultima prevede, secondo le direttive 101/2009 e 1132/2017, che “in tutti gli Stati Membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” e che, in base al DPR 581/1995, al conservatore del registro è consentito unicamente un controllo meramente formale.
Il DM del 2016 deve essere quindi ritenuto illegittimo sia nella parte in cui stabilisce, all’art. 1 co. 2, che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”, sia nella parte in cui amplia i poteri di controllo del registro delle imprese, prevedendo che quest’ultimo verifichi “la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015” e “la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale”.
Commentando la sentenza, il Notariato sottolinea di non essere assolutamente contrario al modello “startup innovativa”. A dimostrarlo ci sono i dati del Ministero dello Sviluppo Economico: a fine 2019 il 75% delle start-up innovative è stato costituito attraverso l’atto pubblico notarile.
Quella che viene evidenziata, anche dalla sentenza del CdS, è l’importanza di un controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l’affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati.