Nella maxi sanatoria delle cartelle contenuta nel Decreto Sostegni (dl 41/2021) possono rientrare anche carichi eventualmente già oggetto di vecchie rateazioni, rottamazione agevolata e saldo e stralcio, ma per le conferme i i dettagli bisogna attendere un decreto attuativo del ministero dell’Economia, da emanarsi entro il 23 aprile. Ad ogni modo il contribuente non deve fare niente: è il Fisco che cancella direttamente le cartelle esattoriali che si rientra nei requisiti.
Nell’attesa di verificare quali cartelle saranno stralciate, i relativi carichi restano sospesi. Ed è bene sapere anche che le somme già versate prima della data dell’annullamento non saranno restituite, anche se rientreranno nei ruoli cancellati.
Debiti ammessi alla sanatoria
La formulazione della norma nel Decreto Sostegni prevede che il condono riguardi tutti i singoli debiti affidati agli agenti della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo fino a 5mila euro (comprensivo di sanzioni e interessi), sia di persone fisiche sia imprese e Partite IVA, purché il reddito imponibile 2019 risulti pari al massimo 30mila euro.
Nel Decreto vi è anche un preciso riferimento alle cartelle ricomprese nelle misure di pace fiscale degli anni scorsi. Quindi, i contribuenti che per esempio hanno aderito alle vecchie edizioni della rottamazione, in teoria si vedranno eliminare dal debito residuo le cartelle che dovessero rientrare nel perimetro della sanatoria. Dal modo in cui è formulata la norma, dovrebbero essere compresi tutti i debiti fiscali, anche quelli verso gli enti locali (ad esempio l’IMU) e le multe stradali.
Debiti esclusi dal condono fiscale
Le uniche esclusioni previste esplicitamente sono le seguenti:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea,
- IVA all’importazione.
Requisito temporale
Attenzione: ai fini della definizione dell’arco temporale in cui devono ricadere le cartelle condonabili, rileva il momento in cui il debito è stato affidato all’agente della riscossione e non l’anno fiscale a cui il mancato pagamento si riferisce. Per esempio, una contestazione riferita al 2010 ma affidata ad Equitalia in data successiva, non rientra nella sanatoria.
Ad ogni modo, sarà un decreto dell’Economia a stabilire in maniera inequivocabile come dovrà avvenire il condono, ovvero da quali date vengono annullati i debiti. E prevedrà anche le regole che dovranno applicare gli enti creditori.