Il Decreto Milleproroghe 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo) ha modificato profondamente il calendario di numerose scadenze fiscali e tributarie, lavorative e previdenziali. Dalla riapertura dei termini per la cassa integrazione Covid al blocco degli sfratti, dalla proroga per lo smart working semplificato agli adempimenti per l’approvazione di bilancio, senza contare le dilazioni in relazioni a diversi crediti e agevolazioni nonché a scadenze d’imposta. Vediamo di seguito alcune delle scadenze in materia fiscale e tributaria, per le quali sono ancora aperti i termini, fra quelli rinviati.
Agevolazioni prima casa
Slittamento al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini sulle agevolazioni per acquisto prima casa:
- 18 mesi per trasferire la residenza
- 12 mesi per il riacquisto dopo la vendita
- 12 mesi per il riacquisto di una prima casa prima di 5 anni
- 12 mesi per la vendita della precedente prima casa
- 12 mesi per il riacquisto prima casa ai fini del credito fiscale per imposta di registro o IVA.
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Crediti d’imposta
- proroga al 31 dicembre 2021 per la fruizione del bonus vacanze (richiesto entro lo scorso dicembre).
- estensione al 30 giugno 2021 per il credito di imposta al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
- proroga al 16 marzo 2021 per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (al 30 aprile la dichiarazione).
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Proroghe tributarie
- Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti di imposta, liquidazione e rettifica con decadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
- La notifica, invio o messa a disposizione delle comunicazioni di irregolarità e liquidazione, e di alcuni atti di accertamento, slittata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
- I termini di decadenza per la notifica di cartelle relative all’attività di liquidazione e controllo formale e alle somme dovute, vengono prorogati di quattordici mesi.
- Per gli atti in argomento notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti gli eventuali interessi per il ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica.