La Corte Costituzionale ripristina l’Articolo 18 anche nel caso di licenziamento economico ingiustificato. La pronuncia della Consulta riguarda la Riforma del Lavoro Fornero del 2012, nella parte in cui prevede «la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo». La pronuncia, a quanto par di capire, non riguarda i contratti a tutele crescenti del Jobs Act 2015 – che non prevedono in ogni caso la protezione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Si tratta invece di una modifica alle norme sul licenziamento previste dalla legge 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero). Che ha eliminato il reintegro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenuto illecito, lasciandolo solo nelle ipotesi di giustificato motivo soggettivo oppure giusta causa.
La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Ravenna, e la Corte l’ha ritenuta fondata. Non sono ancora state depositate le motivazioni della sentenza, ma nel frattempo la Consulta fa ufficialmente sapere di aver ritenuto «irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità».
=> Licenziamento per giustificato motivo: le indennità spettanti
La Riforma Fornero prevede, nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il reintegro solo nei casi in cui il licenziamento sia nullo (per mancanza di forma scritta, ad esempio). Se invece il giudice lo ritenga illegittimo, non scatta automaticamente la protezione dell’Articolo 18 (quindi, il reintegro), ma è possibile stabilire un risarcimento economico. E’ questa la parte su cui la Corte si è pronunciata in modo contrario, ritenendo quindi che in caso di licenziamento illegittimo, anche se la causale era il giustificato motivo oggettivo, scatta il reintegro nel posto di lavoro.
Attenzione: come detto, la pronuncia riguarda la riforma Fornero del 2012 e non il Jobs Act del 2015. Che ha ulteriormente rivisto le regole sul licenziamento, introducendo i nuovi contratti a tutele crescenti, che non prevedono più la protezione dell’Articolo 18. Bisogna attendere le motivazioni della sentenza per capire esattamente quale possa essere la portata della decisione della Consulta. In base alle anticipazioni fornite, si parla di riforma Fornero e non di contratti a tutele crescenti, che non prevedono il reintegro neanche nei casi di giustificato motivo soggettivo o giusta causa. Dunque contratti precedenti al 2015, che prevedono ancora la protezione dell’Articolo 18, pur con la flessibilità introdotta dalla Legge Fornero sul fronte dei licenziamenti per motivi economici.