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Buoni pasto agevolati anche in smart working

di Anna Fabi

16 Febbraio 2021 11:29

Buoni pasto e smart working: i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale agevolato applicabile ai buoni pasto erogati ai lavoratori agili.

Via libera dall’Agenzia delle Entrate al trattamento fiscale agevolato per i buoni pasto erogati ai dipendenti che prestano servizio in modalità di lavoro agile (smart working). Il chiarimento è arrivato in risposta ad un interpello (n. 956-2631/2020) avanzato da un ente bilaterale confederale che, per via dell’emergenza Coronavirus, ha posto in smart working tutti i propri dipendenti. Una situazione ormai molto diffusa. Vediamo dunque in dettaglio i dubbi e i chiarimenti del Fisco.

Diritto ai buoni pasto

Ai sensi del DM 122/2017, il buono pasto, se previsto da accordi, deve essere corrisposto dal datore alla totalità dei dipendenti, assunti con qualsiasi forma contrattuale, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche nell’ipotesi che non sia affatto contemplata una pausa pranzo. Se ne deduce, come chiarito dal Fisco, che l’esenzione fiscale va riconosciuta anche ai dipendenti che svolgono le prestazioni in modalità di lavoro agile, e senza ritenuta a titolo di acconto IRPEF sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, o 8 euro, se elettronici.

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Buoni pasto in smart working

Nel caso esaminato dal Fisco, quello applicato è un contratto di secondo livello che prevede l’assegnazione di buoni pasto a tutti i dipendenti ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs 81/2017. Dopo aver posto tutti i dipendenti in smart working per via delle nuove esigenze legate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno spinto il Legislatore ad incentivare tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per arginare la diffusione del virus e limitare i contagi all’interno delle realtà lavorative ed aziendali, l’istante si poneva il dubbio se:

  • ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori agili, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • in qualità di sostituto di imposta, non sia tenuto, ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ad operare la ritenuta a titolo d’acconto IRPEF sul valore del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto che viene assicurato ai propri lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione di lavoro in modalità smart working.

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Avvalorando l’ipotesi che ai buoni pasto erogati ai lavoratori agili si possa applicare il trattamento fiscale agevolato, l’istante faceva presente che ai fini contributivi l’articolo 6, comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 afferma che i buoni pasto non costituiscono un elemento della retribuzione, salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente.

Le Entrate confermano che, in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (es., sotto forma di buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

La ratio della norma è di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto (cfr. risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E), anche a fronte del fatto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

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Le Entrate ricordano anche che l’articolo 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) prevede che i buoni pasto:

  • consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  • consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’articolo 4 del D.M. n. 122 del 2017, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali, atteso che l’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, disciplinate dal citato decreto ministeriale.