La regola generale è nota: i bar non possono più fare asporto dopo le 18, indipendentemente dalla collocazione della regione nelle diverse fasce di rischio Covid. L’applicazione di questa nuova norma, inserita nel DPCM in vigore dal 16 gennaio (valido fino al 5 marzo), presenta però una serie di aspetti critici. Vediamo con precisione cosa prevede il testo della legge e quali sono i punti non chiarissimi sul fronte applicativo, sottolineati dalle critiche delle associazioni di categoria.
Il DPCM 14 gennaio prevede che, in tutta Italia, le attività d’impresa che svolgono come attività prevalente quella relativa ad alcuni specifici codici Ateco non possano effettuare asporto (take away) dopo le ore 18. Ecco quali sono le attività a cui si applica il divieto:
- 56.3 – bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati.
Per intenderci: un negozio che vende bevande ma anche altri generi alimentari non ha limitazioni. Qui si inserisce una critica di Confesercenti, che a tal proposito richiede un correttivo alla disposizione di legge: minimarket e GDO (grande distribuzione) potranno continuare a vendere bevande, anche alcoliche, mentre il divieto penalizza solo bar, caffetterie, enoteche e negozi specializzati.
Un altro rilievo arriva da Confartigianato alimentazione: resta consentito il take away fino alle 22 (quindi senza stop dalle 18), per le imprese dell’artigianato alimentare come gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie. In effetti, si tratta di attività che hanno codici Ateco diversi da quelli previsti dal DPCM, quindi non soggette al divieto.
Su alcune questioni applicative, potrebbero quindi essere utili chiarimenti. Per esempio: un ristorante può vendere un caffè da asporto o una birra dopo le 18? Tecnicamente, non c’è divieto in questo senso, la norma non riguarda la loto attività prevalente. Quindi, così come non vieta ai supermercati o ai minimarket di vendere bevande. Ma resta sempre il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Ricapitoliamo dunque le regole Covid tra vecchie e nuove.
- Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono aperti solo nelle zone gialle, con servizio al tavolo dalle 5 alle 18 (massimo quattro coperti). Nelle zone arancioni e rosse non possono mai fare servizio al tavolo. Il take away e il delivery sono consentiti in tutte le fasce fino alle 22 mentre dopo le 18 sono vietati per bar, enoteche, pub e simili. Il delivery non ha limiti di orario.
- Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (come ad esempio le enoteche). Possono restare aperti anche nelle zone arancioni e rosse (allegato 23) ma non possono vendere bevande dopo le 18.
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Resta consentito senza limiti di orario il servizio di ristorazione in alberghi e altre strutture ricettive limitatamente ai clienti ivi alloggiati. Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento e sulla sicurezza anti Covid). In tutti i casi vanno rispettati i protocolli (mascherine, distanziamento, numero commensali al tavolo e di persone nel locale).