Chi trascorre lontano da casa le festività natalizie e deve anticipare il rientro per motivi di lavoro durante i giorni rossi o arancioni, può comunque sempre farlo perché si tratta di spostamenti giustificati. Ma attenzione: fino al 6 gennaio non può più spostasi nuovamente.
In altri termini, la necessità non determina il diritto di fare avanti e indietro (ad esempio dalla seconda casa) ma solo quello a tornare presso la dimora associata al luogo in cui si lavora. E’ una delle precisazioni delle FAQ del Governo relative al Decreto anti-Covid (dl 172/2020) di Natale, con le regole dal 24 dicembre. Vediamo dunque con precisione quali sono gli spostamenti consentiti per motivi di lavoro.
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Un solo spostamento extra
Il decreto impone di non uscire dalla propria Regione, tantomeno dal proprio Comune (con l’unica eccezione dei piccoli centri sotto i 5mila abitanti, dai quali si può uscire restando nel raggio di 30 km e senza andare in un capoluogo di provincia) per tutta la durata delle festività. Sono però sempre consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro (oltre che salute e necessità). Questo significa che è possibile andare da un cliente o compiere il normale tragitto casa lavoro. Ma se il lavoratore si è temporaneamente trasferito fuori per le feste, non può tornare al lavoro una volta sola per poi proseguire la vacanza.
lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.
Questo paletto vale per qualsiasi tipologia di attività. Prendiamo uno degli esempi riportati, ovvero il professionista che si trova in una seconda casa fuori regione e deve andare da un cliente. Dopo l’appuntamento di lavoro può solo rientrare nella propria residenza o abitazione, ma non può tornare nella seconda casa.
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Anche questo viene specificato nelle FAQ, che chiariscono cosa si intenda per residenza, domicilio o abitazione. Le prime due definizioni sono giuridiche. Il terza non ha un preciso inquadramento tecnico-giuridica, ma ai fini del decreto viene così indicata:
l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Legge di Bilancio: l’iter istituzionale
Ulteriore esempio: le persone che per lavoro vivono separati da coniuge o partner ma che si riuniscono con regolarità e periodicità nella stessa abitazione, potranno ricongiungersi dal 21 dicembre al 6 gennaio nella medesima abitazione.
Altra precisazione: due coniugi o partner che vivono in città diverse per lavoro possono cambiare regione e comune anche dal 24 dicembre al 6 gennaio per trascorrere insieme le feste, ma solo se il luogo scelto coincide con quello in cui si ha residenza, domicilio o abitazione.
In ogni caso, la ratio è la seguente: gli impegni di lavoro consentono lo spostamento, anche fra regioni e comuni diversi, ma in questo caso il tragitto lavoro casa è consentito solo verso l’abitazione.