Arrivano con la Legge di Bilancio 2021 nuove misure di sostegno per le società finanziarie e di assicurazioni. Si tratta, in particolare, della possibilità per alcune tipologie di società operanti nel settore di mediazione creditizia, di accedere alle misure di sostegno previste del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità Imprese.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Misure per assicurazioni e finanziarie
Per effetto dell’articolo 35-bis della Legge di Bilancio 2021, le società del settore finanziario ed assicurativo, disciplinate dal Testo Unico Bancario (TUB), potranno usufruire dei due strumenti per il credito agevolato previsti dai decreti legge emanati dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sostenere i settori maggiormente colpiti dal Covid-19.
Stiamo parlando del Fondo per il sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19 e del Fondo centrale di garanzia PMI, entrambi volti a semplificare l’accesso al credito e alla sua fruizione da parte delle attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di Covid-19, ossia le misure previste dall’art. 56 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e dall’art. 13 del DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità).
A rientrare ora tra i destinatari dei prestiti con garanzia di Stato ed entro il 30 giugno 2021 (termine prorogato dalla Legge di Bilancio) ai benefici previsti dalle misure di sostegno del Cura Italia e del Decreto Liquidità, come modificate dalla Manovra, sono:
- società di agenti in attività finanziaria;
- società di mediazione creditizia;
- società disciplinate dal Testo Unico Bancario del d.Lgs. n. 385 del 1993, con particolare riferimento alle società che svolgono l’attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni ed aventi come codice ATECO 66.21.00.
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Prorogata al 30 giugno 2021 anche la norma prevista dal decreto Rilancio che consente a SACE di concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021 alle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito.