La Legge di Bilancio differisce al 1° luglio 2021 la norma che consente agli esercizi commerciali al dettaglio (e attività assimilate) di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti, ossia carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che lo permettono, garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015).
Questo, sia perché mancano i tempo tecnici per l’adeguamento degli strumenti sia perché servirà emanare anche apposito provvedimento delle Entrate.
Inoltre, la Manovra economica modifica, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, il regime delle sanzioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
All’articolo 199 del Ddl, infatti, si prevede che la memorizzazione dei dati e la consegna su richiesta del cliente della fattura e/o del documento commerciale (ossia il cosiddetto scontrino elettronico) debba avvenire al momento dell’operazione stessa: per omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione, scatta una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione, applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti utilizzati (applicata una sola volta).
Se tale irregolarità non incide però sulla liquidazione del tributo, allora si applica una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
Quando la violazione risulti già constatata, non sarà possibile procedere con il ravvedimento (per omessa memorizzazione dei corrispettivi o memorizzazione con dati incompleti o inesatti).