Sulla Gazzetta ufficiale n. 276/2020 è stato pubblicato il Dlgs 147/2020, con le integrazioni e i nuovi correttivi al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019).
Il nuovo decreto, in 42 articoli, coordina la disciplina dei diversi istituti per evitare duplicazioni nelle segnalazioni all’Ocri (Organismo di composizione della crisi di impresa), e integra, nella disciplina delle misure protettive e cautelari, le procedure di regolazione della crisi, di insolvenza e sovra-indebitamento.
Il Codice nel suo complesso, modifiche comprese, entrerà comunque in vigore il primo settembre 2021 (a parte alcune delle misure che risultano già ad oggi operative). La disciplina del nuovo testo unico mira a prevenire gli stati di crisi aziendale, intercettandone i segnali prima che diventi “troppo tardi”, cioè prima che si configuri uno scenario di di difficoltà economica tale che incorra in un fallimento o anche solo in una interruzione dell’attività d’impresa.
Principali novità
- L’espressione “fallimento” viene sostituita da “liquidazione giudiziale”.
- Si istituisce un sistema di allerta per garantire l’emersione dei segnali di crisi in ottica del risanamento e tutela dei creditori.
- Si assicura priorità alle proposte volte al superamento della crisi e alla continuità aziendale.
- Tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, si privilegiano le procedure alternative all’esecuzione giudiziale.
- I vari riti speciali vengono semplificati e standardizzati.
- Si riducono durata e costi delle procedure concorsuali.
- Vene istituito un albo di soggetti incaricati dal tribunale a svolgere funzioni di gestione o controllo nelle procedure concorsuali.
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Inoltre, all’articolo 15, comma 2, il decreto correttivo prevede la segnalazione anche da parte dell’Agenzia delle Entrate se c’è scostamento tra debito IVA scaduto e volume d’affari risultante dalla dichiarazione per l’anno precedente superiore a:
- 100.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 1.000.000 di euro,
- 500.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 10.000.000 di euro,
- 1.000.000 di euro se il volume d’affari è superiore a 10.000.000 di euro.
L’avviso al debitore dovrà essere inviato non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1 dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.