Divorziare senza ricorrere all’assistenza di un avvocato, procedendo quindi più rapidamente e quasi gratuitamente, non dovendo pagare spese legali né per il processo né per la parcella del professionista, è possibile in alcuni casi. Vediamo in dettaglio cosa dice la legge, quali sono le condizioni per poter procedere in modo autonomo allo scioglimento del matrimonio e quando è consigliabile ricorrere al divorzio senza avvocato in Comune.
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Divorzio senza avvocato: condizioni
La possibilità di divorziare senza affidarsi ad un legale è stata introdotta con la Legge n. 132/2014 con la disciplina del divorzio e della separazione nel Comune di residenza di uno dei due coniugi davanti al suo sindaco, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi per sciogliere il matrimonio. Questo atto avrà lo stesso valore legale e gli stessi effetti del divorzio attuato ricorrendo ad avvocati e tribunali.
La condizione per poter procedere senza ricorrere all’assistenza professionale di un avvocato è fondamentalmente una: essere d’accordo su tutte le condizioni del divorzio o della separazione. In più:
- la coppia non deve avere figli minori o portatori di un grave handicap o economicamente non autosufficienti;
- nell’accordo di divorzio non devono esserci atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali o ripartizioni di proprietà immobiliari o mobiliari. Possibile invece concordare la cifra da versare a titolo di assegno di mantenimento.
Chiaramente le condizioni del divorzio in Comune senza avvocato rendono questa procedura consigliabile solo qualora la coppia sia in buoni rapporti. In caso contrario l’assistenza di un professionista si rende assolutamente necessaria per poter procedere ad una negoziazione assistita, o addirittura ad una causa in tribunale.
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Divorzio senza avvocato: come funziona
Vediamo all’atto pratico come funziona il divorzio in Comune:
- i due coniugi presentano al sindaco del Comune di residenza di almeno uno dei due coniugi una dichiarazione scritta contenente la volontà di separarsi o divorziare. La pratica si può portare avanti da soli, oppure facendosi assistere da un legale, che però non è obbligatorio;
- l’ufficiale dello stato civile invita i coniugi a comparire di persona non prima di 30 giorni, periodo che viene lasciato per consentire un eventuale ripensamento;
- all’incontro, al quale devono essere presenti entrambi i richiedenti pena l’interruzione della procedura, il sindaco concorda con le parti la data di un secondo incontro;
- all secondo e ultimo incontro verrà formalizzato il divorzio o la separazione: il sindaco o un suo delegato si occuperanno di redigere l’atto ufficiale con gli accordi dettati dai coniugi;
- l’atto viene iscritto nei registri dello Stato civile presso la cancelleria del Tribunale dove è stata depositata la causa di divorzio/separazione;
- l’accordo viene annotato negli archivi informatici del Comune e diventa efficace.
L’unico costo da sostenere da parte dei coniugi è la marca da bollo da applicare al documento da 16 euro.